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Dedurre il costo del personale non è antieconomico per il professionista se cala l’attività

ROMA, 16 DICEMBRE 2024

CIRCOLARE INFORMATIVA 16/2024
(a cura di Beatrice Pallante)

Dedurre il costo del personale non è antieconomico per il professionista se cala l’attività

Con la sentenza n. 114 dell’8 marzo 2024 la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte si è pronunciata sul caso di un professionista sottoposto ad accertamento nei confronti del quale l’Agenzia delle Entrate ha contestato la deducibilità di alcuni costi in ragione della riduzione del fatturato.

La pronuncia interviene in materia di antieconomicità dei comportamenti del contribuente riprendendo l’orientamento giurisprudenziale e dottrinale che si è sviluppato nell’ambito dell’attività d’impresa e applicando lo stesso al reddito da lavoro autonomo.

Nel caso in esame, i costi oggetto di contestazione erano relativi al lavoro dipendente e, in particolare, al costo della segretaria/collaboratrice del professionista. Esso era rimasto invariato nonostante l’attività professionale avesse registrato un calo e, sulla base di ciò, l’Agenzia delle Entrate ha considerato lo stesso sproporzionato e antieconomico rispetto ai compensi del contribuente. [1]

[1] “In particolare, il professionista nell’anno accertato aveva conseguito una perdita.”

Oltre a ciò, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che tale costo era relativo anche ad attività estranee a quella professionale (non precisando quali attività né portando elementi a sostegno di tale tesi), e in considerazione di ciò ha sostenuto che esso avrebbe dovuto essere dedotto nella misura del 50%.
In risposta alle contestazioni dell’Agenzia delle Entrate, il professionista ha motivato la continuazione del rapporto lavorativo argomentando che, da un lato, la contrazione del fatturato era legata all’avanzamento dell’età e, dall’altro, che il costo della collaboratrice era funzionale al mantenimento in efficienza dell’attività dell’ufficio in ragione dei suoi impegni istituzionali. [2]

[2] “Dalla sentenza si legge infatti che il professionista in questione è un avvocato membro del consiglio dell’Ordine degli avvocati.”

I giudici della Corte di Giustizia tributaria del Piemonte hanno considerato razionali le motivazioni del contribuente e quindi sufficienti a giustificare il sostenimento del costo in presenza della riduzione del fatturato. Ciò nel presupposto che il titolare di reddito da lavoro autonomo, al pari dell’imprenditore, è libero di organizzare la propria attività ponendo in essere comportamenti antieconomici purché essi siano supportati da motivazioni razionali. Solamente in mancanza di queste, i comportamenti stessi costituiscono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che legittimano il recupero a tassazione dei costi. [3]

[3] “Cass. n. 23635/2008.”

Tale orientamento è stato condiviso anche dalla dottrina [4], secondo la quale:

[4] “Circolare Assonime n. 21/2016.”

  • in presenza di un’elevata sproporzione tra corrispettivo pattuito e valore dei beni o servizi scambiati, spetta al contribuente fornire un’idonea giustificazione e, in mancanza di questa, tale circostanza costituisce un elemento di prova del sovradimensionamento dei costi o dell’occultamento dei ricavi;
  • l’Amministrazione finanziaria non può sindacare scelte che sono motivate da finalità imprenditoriali.

 

Nel caso di specie, il contribuente ha dimostrato che il costo sostenuto era supportato da ragioni economiche e razionali e peraltro a fronte di una prestazione lavorativa effettivamente resa. [5]

[5] “A nulla rilevando, in questo senso, la contestazione mossa dall’Agenzia delle Entrate in merito al fatto che il professionista avesse dichiarato di mantenere il rapporto lavorativo anche per consentire alla collaboratrice di conseguire i requisiti pensionistici.”

I giudici hanno inoltre considerato infondata la pretesa dell’Agenzia delle Entrate di considerare inerente e deducibile solamente il 50% del costo della collaboratrice. Ciò in ragione del fatto che nell’avviso di accertamento non è dimostrata la destinazione di tale costo a finalità estranee all’attività professionale né le ragioni per le quali la deduzione dello stesso al 50% risulterebbe congrua.

La sentenza si pone pertanto in linea di continuità con l’orientamento giurisprudenziale prevalente che lega il concetto di inerenza dei costi a valutazioni di natura qualitativa e non quantitativa, in base al quale sono quindi indeducibili solo le spese che si riferiscono ad un ambito non coerente o estraneo all’attività svolta, indipendentemente dal loro ammontare o peso rispetto ai ricavi.

§ § § § § §
Non esitate a contattarci per qualsiasi approfondimento.

Cordiali saluti,

Beatrice Pallante

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