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La Nuova Dilazione dei Ruoli

Roma, 20 gennaio 2025

Circolare informativa 2/2025

(A CURA DI ALESSANDRA RAZZI)

LA NUOVA DILAZIONE DEI RUOLI

Il 27 dicembre 2024 è stato pubblicato sul sito del Mef il Decreto attuativo dell’art. 19, del D.P.R 602/73, così come modificato dal Dlgs del 29 luglio 2024 n.110 che introduce importanti novità in materia di dilazione dei ruoli. In particolare, viene previsto un graduale aumento della dilazione fino a 120 rate mensili in funzione sia degli importi sia del momento di presentazione della domanda. Con il decreto attuativo vengono fissati i criteri in base ai quali potrà essere concessa la rateizzazione dei ruoli e i parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Le nuove regole operano per le richieste di dilazione effettuate dal 1° gennaio 2025 e si differenziano in base agli importi oggetto di dilazione.

Somme iscritte a ruolo per importi pari o uguali a 120.000 Euro

Per le somme iscritte a ruolo e di importo inferiore o uguale a 120.000 euro, l’Agente della Riscossione, su “semplice richiesta” del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, concede la dilazione del pagamento delle somme fino ad un massimo di:

  1. 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  2. 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  3. 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dall’ 1.1.2029.

 

 

Il valore è sempre determinato in funzione di ciascuna domanda di dilazione e non facendo riferimento alla somma dei debiti affidati alla riscossione.
E’ stato previsto che, nel caso in cui il contribuente fornisca idonea documentazione che dimostri la temporea difficoltà economica, l’Agente della Riscossione può concedere una dilazione maggiore ed in particolare

  1. da 85 a 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  2. da 97 a 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  3. da 109 a 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dall’ 1.1.2029.

Somme iscritte a ruolo superiori ai 120.000 Euro

Per le somme iscritte a ruolo di importo superiore ai 120.000 euro l’Agente della Riscossione, su richiesta del contribuente che documenti la temporanea situazione di difficoltà economico-finanziaria, concede la dilazione fino ad un massimo di 120 rate mensili indipendentemente dal momento di presentazione della domanda.

L’articolo 4 del decreto attuativo ha inoltre previsto alcune situazioni in cui la dilazione viene sempre accordata in caso di somme superiori a 120.000.

Si tratta dei casi in cui il debitore è stato interessato da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi e ogni altro evento eccezionale che abbia “determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo, in cui risiedono i componenti del nucleo familiare, ovvero dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa”.

Per l’inagibilità, occorre produrre la certificazione rilasciata dalla competente autorità comunale.

Infine, in caso di comprovato peggioramento della citata situazione di obiettiva difficoltà, la dilazione di pagamento concessa può essere prorogata una sola volta, per il medesimo numero massimo di rate ivi previsto, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

In via generale, poi, è stabilito che, a seguito della presentazione della richiesta di dilazione e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Nel caso in cui la domanda di rateazione venga accolta, con il pagamento della prima rata si determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate. Se anteriormente al pagamento era stata iscritta ipoteca legale, questa viene cancellata.

Resta confermato che, in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un’unica soluzione. In caso di decadenza il carico non può essere nuovamente rateizzato.

 

Parametri di individuazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica

I criteri di individuazione dello stato di temporanea difficoltà finanziaria sono stati pubblicati sul sito del Mef unitamente al decreto attuativo e differiscono a seconda della tipologia di contribuente che richiede la dilazione.

Per le persone fisiche e le ditte individuali in regime di contabilità semplificata, assume rilievo l’indicatore della situazione economica equivalente, (ISEE), del nucleo familiare del debitore, l’entità del debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione [1]. L’ISEE assume rilievo anche per la determinazione del numero di rate massime concedibili. La prova della sussistenza della situazione di temporanea difficoltà va effettuata allegando alla domanda di dilazione la certificazione in corso di validità dell’Isee del nucleo familiare.

[1]” Numero delle rate = Debito complessivo / Isee mensile * coefficiente B. Il coefficiente B è individuato nell’allegato 1 del decreto attuativo pubblicato su sito del Mef”

Per le società e per le ditte individuali in contabilità ordinaria l’obiettiva difficoltà è sussistente se l’indice di liquidità, calcolato quale rapporto tra liquidità (immediata e differita) e passività correnti assume valori inferiori ad uno. Per la determinazione del numero delle rate, come avveniva in precedenza, è necessario calcolare l’indice Alfa [2].

[2]”Calcolato come il rapporto tra l’importo del debito complessivo in rateizzazione e il valore della produzione rettificato (es. per le società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici) ovvero il totale dei ricavi e dei proventi (es. per le società di persone, ditte individuali, associazioni ecc.) moltiplicato per 100.”

La società dovrà allegare, al fine di dimostrare la temporanea difficoltà economico – finanziaria, i seguenti documenti:

  • prospetto per la determinazione dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa; tale prospetto va sottoscritto da un avvocato, un dottore commercialista o ragioniere commercialista iscritto nell’albo dei revisori legali per le società di persone e per le ditte individuali in regime di contabilità ordinaria;
  • copia dell’ultimo bilancio approvato; nel caso in cui il bilancio si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre dodici mesi dovrà essere prodotta una relazione economico – patrimoniale risalente a non oltre 6 mesi dalla richiesta della rateazione ed approvata dall’assemblea e dall’organo di controllo se previsto.

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Non esitate a contattarci per qualsiasi approfondimento.

Cordiali saluti,

Alessandra Razzi

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