Roma, 14 Luglio 2025
Circolare informativa 14/2025
(a cura di Beatrice Pallante)
Novità in materia di tracciabilità delle spese dei professionisti
Il D.L. n. 84/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2025, ha previsto alcune novità in materia di reddito
di lavoro autonomo con particolare riferimento alle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, già oggetto di due recenti interventi legislativi.
Le nuove disposizioni hanno risolto le criticità sorte dal mancato coordinamento tra la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 192/2024 e le modifiche successivamente apportate dalla Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025).
In particolare, in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 192/2024, dal 1° gennaio 2025 non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo i rimborsi delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente (art. 54 comma 2 lett. b del TUIR).
Al contempo, le spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente sono indeducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene (art. 54-ter comma 1 del TUIR).
Pertanto, secondo la nuova disciplina, le spese sostenute dal professionista sono indeducibili dal reddito di lavoro autonomo indipendentemente dallo strumento di pagamento (tracciato o non tracciato) scelto per pagare l’onere, in contrapposizione con l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti delle suddette spese introdotto dalla Legge n. 207/2024.
Il D.L. n. 84/2025 ha superato l’impasse nel seguente modo:
- ha abrogato il comma 81 lett. b) della L. n. 207/2024 che aveva disposto l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti intervenendo direttamente sull’art. 54 del TUIR senza un coordinamento con la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 192/2024;
- ha quindi ripristinato, come regola generale, la non concorrenza dei rimborsi delle spese (di qualsiasi tipologia) sostenute dal professionista in esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente (nonché l’indeducibilità dal reddito di lavoro autonomo delle spese riaddebite) in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 192/2024;
- ha introdotto una deroga alla regola generale, inserendo il comma 2-bis nell’art. 54 del TUIR, stabilendo che i rimborsi relativi a spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea [1] sostenute nel territorio dello Stato dal professionista in esecuzione di un incarico concorrono al formare il reddito di lavoro autonomo se non sono pagate con strumenti tracciati [2]. Al contempo, le spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenute nel territorio dello Stato sono deducibili a condizione che i pagamenti siano effettuati con modalità tracciate.
[1] “di cui all’art. 1 della L. n. 21/1992, cioè taxi e noleggio con conducente.”
[2] “Ovvero mediante versamento bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari o altri sistemi di pagamento che garantiscono la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento.”
Conseguentemente, per i rimborsi relativi a trasferte all’estero resta valida la regola generale che sancisce la non
concorrenza degli stessi al reddito di lavoro autonomo e l’indeducibilità delle spese oggetto di riaddebito (anche in caso di pagamento con modalità non tracciate) [3].
[3] “Restano fermi gli obblighi in materia di documentazione delle spese.”
Tali norme si applicano alle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso al 18 giugno 2025 e quindi, per i soggetti solari, dal 1° gennaio 2025.
Il D.L. n. 84/2025 ha inoltre definito l’ambito di applicazione oggettivo dei nuovi obblighi di tracciabilità delle spese di trasferta mediante l’inserimento del comma 6-bis all’interno dell’art. 54-septies del TUIR. Ciò si è reso necessario perché il comma 81 lett. b) dell’art. 1 della L. n. 207/2024, ora abrogato, sembrava vincolare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti alla fattispecie del riaddebito analitico delle spese al committente.
Il nuovo comma 6-bis ha ora previsto espressamente che, ai fini della deducibilità del costo, la tracciabilità del pagamento è richiesta con riferimento alle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto:
- addebitate analiticamente al committente;
- sostenute direttamente per l’esecuzione di un incarico;
- sostenute direttamente in qualità di committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi;
- rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte [4];
- rimborsate analiticamente ad altri lavori autonomi per l’esecuzione di incarichi;
[4] “Restano fermi i limiti quantitativi stabiliti dall’art. 95 comma 3 del TUIR.”
Le disposizioni che regolano la deducibilità di spese non oggetto di riaddebito si applicano alle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 84/2025, cioè dal 18 giugno 2025. Di conseguenza, le spese per trasferte sostenute fino al 17 giugno 2025 restano deducibili anche se pagate in contanti o con altri strumenti di pagamento non tracciati.
I nuovi obblighi di tracciabilità si applicano inoltre ai fini IRAP. In considerazione del fatto che le persone fisiche con partita iva sono state escluse dall’applicazione dell’imposta, essi sono operativi per le associazioni tra professionisti, gli studi associati e per le società semplici esercenti attività di lavoro autonomo.
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Cordiali saluti,