False Partite IVA: Dalla Riforma Fornero alla Piena Operatività della Presunzione (2012–2015 e oltre)

Roma, 30 Giugno 2025

 

Circolare informativa 13/2025

(a cura di Sara Razzi)

False Partite IVA: Dalla Riforma Fornero alla Piena Operatività della Presunzione (2012–2015 e oltre)

 

La diffusione di collaborazioni formalmente autonome ma sostanzialmente subordinate ha spinto il legislatore, a partire dal 2012, ad agire contro il fenomeno delle cosiddette false partite IVA: soggetti formalmente liberi professionisti ma in realtà contrattualizzati con un solo committente, con vincoli di orario, sede, e subalternità economica.

Il contrasto alle partite IVA fittizie è stato avviato nel 2012 con la Legge Fornero e si è evoluto nel tempo, culminando nelle più recenti sentenze del 2025.

  • La Svolta Normativa: La Legge 92/2012 (Riforma Fornero)

Con l’art. 1, comma 26 della L. 92/2012, è stato introdotto un meccanismo innovativo: una presunzione legale relativa che consente, al ricorrere di almeno due su tre parametri oggettivi, la riqualificazione automatica del rapporto da autonomo a co.co.co., o addirittura a subordinato a tempo indeterminato (in assenza di specifico progetto):

 

  • Durata della collaborazione superiore a 8 mesi all’anno;
  • Oltre l’80% dei corrispettivi complessivamente fatturati dal lavoratore per lo svolgimento di attività autonome in un arco temporale di 2 anni “solari” consecutivi, ovvero di 2 anni “civili” consecutivi, nel caso in cui tale condizione venga fatta valere unitamente a quella della durata di cui sopra;
  • Presenza di postazione fissa presso il committente.

 

Tale presunzione non si applica se la prestazione presenta determinati requisiti, ovvero, il lavoratore:

  • è iscritto a un albo professionale;
  • possiede competenze elevate;
  • percepisce un reddito superiore a € 18.662,50 annui.

 

L’introduzione di una presunzione legale implica che spetti al committente l’onere di dimostrare il reale carattere autonomo della prestazione lavorativa, superando così la presunzione stessa.

Se il committente non fornisce una prova contraria, il rapporto con il titolare di partita IVA può essere riqualificato come collaborazione coordinata e continuativa. In tal caso, si applica integralmente la normativa prevista per questo tipo di rapporto, incluso l’articolo 69, comma 1, del D.lgs. 276/2003, che stabilisce una presunzione assoluta di subordinazione per le collaborazioni prive di uno specifico progetto, senza possibilità di prova contraria.

 

 Se scatta la presunzione e non viene fornita prova contraria:

  • Il rapporto viene trasformato in co.co.co.;
  • Se manca un progetto formale, il rapporto viene riqualificato in lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • Il tutto con applicazione integrale di regime retributivo, previdenziale e fiscale.

 

♦ 2013-2015: La Fase Transitoria e La Piena Operatività

A partire dal 18 luglio 2012, la norma si applicava esclusivamente ai nuovi contratti, mentre per quelli già in essere era previsto un periodo di adeguamento fino al 18 luglio 2013. Tuttavia, la presunzione è diventata effettivamente operativa solo dal 1° gennaio 2015, poiché due dei tre parametri richiesti potevano essere verificati solo su due anni civili completi e consecutivi.

♦ Giurisprudenza Più Recente (2023-2025)

Dal 2012 al 2015 si è passati da un principio teorico a uno strumento operativo per contrastare l’abuso delle partite IVA fittizie. La giurisprudenza ha fatto il resto, con un orientamento sempre più protettivo per i lavoratori.

Negli ultimi anni, la Corte di Cassazione ha rafforzato l’efficacia della presunzione legale. Sentenze rilevanti:

  • Civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 28039/2023: trasformazione anche per prestazioni altamente specializzate;
  • Civ., Sent. n. 9076/2024: anche una postazione condivisa attiva il criterio presuntivo;
  • Milano, Sez. Lavoro, Ord. 3/2025: risarcimento per danni morali a un lavoratore con finta partita IVA.

 

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Non esitate a contattarci per qualsiasi approfondimento.

Cordiali saluti,

Sara Razzi

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