Roma, 23 Dicembre 2025
Circolare informativa 24/2025
(a cura di Beatrice Pallante)
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La Rottamazione Quinquies
Il Disegno di Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una nuova definizione agevolata
dei carichi iscritti a ruolo, denominata rottamazione quinquies.
La misura interessa un periodo temporale molto ampio (23 anni) e offre ai contribuenti
la possibilità di estinguere i debiti affidati alla riscossione pagando esclusivamente il capitale, con consistente riduzione del carico complessivo dovuto.
La logica sottostante resta infatti quella tipica delle rottamazioni: si versano capitale e spese di notifica e procedure esecutive mentre non sono dovuti interessi e sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive su contributi e aggio.
La nuova misura presenta tuttavia differenze rilevanti rispetto alla rottamazione quater, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello temporale e finanziario.
Ne consegue che non tutti i contribuenti che avevano potuto beneficiare della rottamazione quater potranno automaticamente accedere anche alla nuova definizione, rendendo necessaria una valutazione puntuale e preventiva.
Ambito temporale e oggettivo dei debiti definibili
L’articolo 23 della formulazione bollinata della Legge di Bilancio 2026 dispone che sono definibili nell’ambito della rottamazione quinquies tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da:
- imposte risultanti da dichiarazioni annuali e non versate;
- somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973);
- IVA dovuta a seguito di controllo automatizzato e formale (artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/1972);
- contributi previdenziali dichiarati e non versati (con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento);
- sanzioni per violazioni del Codice della Strada, limitatamente agli interessi.
Sono inoltre definibili:
- i carichi già inclusi nelle prime tre rottamazioni o nel saldo e stralcio, anche se inefficaci;
- i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 inclusi in definizioni divenute inefficaci alla data del 30
settembre 2025[1].
Sebbene l’ambito temporale sia più esteso rispetto alla precedente misura, l’ambito oggettivo dei “carichi rottamabili” è ben più limitato in quanto rimangono esclusi i debiti derivanti dall’attività di accertamento dell’Agenzia delle Entrate[2].
Diversamente, i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione quater hanno potuto definire la propria posizione anche con riferimento alle imposte affidate all’Agente della Riscossione a seguito di accertamento.
Contenuto del beneficio
Cosa si paga | Cosa NON si paga |
Somme a titolo di capitale | Sanzioni tributarie |
Interessi iscritti a ruolo | |
Spese di notifica | Interessi di mora |
Spese relative ad eventuali procedure esecutive già avviate | Sanzioni civili sui contributi previdenziali |
Aggio |
Modalità e scadenze di pagamento
Il Disegno di Legge di Bilancio 2026 introduce novità anche per quanto concerne le
modalità di pagamento.
Il pagamento può avvenire:
- in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026;
- in forma rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo.
Le scadenze sono fissate normativamente come segue:
Rata | Scadenza |
Prime tre rate (2026): | 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre 2026 |
Dal 2027: | 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre |
Ultime tre rate (2035): | 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio 2035 |
L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.
In caso di rateazione, dal 1° agosto 2026 sono dovuti interessi al tasso del 4% annuo.
Decadenza e inefficacia
La definizione è inefficace, e comporta quindi la decadenza dal beneficio, in caso di:
· mancato o insufficiente pagamento dell’unica rata;
· mancato pagamento di due rate, anche non consecutive;
· mancato pagamento dell’ultima rata.
In tal caso i versamenti restano acquisiti come acconti e l’Agente riprende l’azione di riscossione per il residuo.
Rottamazione quinquies e quater a confronto
Profilo | Rottamazione-quater | Rottamazione-quinquies |
Rate massime | 18 | 54 |
Periodicità | Trimestrale | Bimestrale |
Durata | ~5 anni | 9 anni |
Interessi | 2% | 4% |
Anticipo iniziale | 10% | Non previsto (rate costanti) |
Decadenza | 1 rata | 2 rate (anche non consecutive) 1a rata ultima rata |
Procedura di adesione
L’adesione avviene esclusivamente in via telematica mediante presentazione di apposita istanza.
La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 indicando il numero di rate prescelto. Entro lo stesso termine è inoltre possibile procedere all’integrazione della domanda già presentata.
In sede di adesione è necessario dichiarare l’eventuale pendenza di giudizi e impegnarsi alla rinuncia. Ciò in quanto con l’adesione si producono i seguenti effetti:
- con la presentazione della domanda, la sospensione del giudizio;
- con il pagamento della prima o unica rata, l’estinzione del giudizio, con inefficacia delle sentenze non definitive.
Successivamente alla presentazione della domanda ed entro il 30 giugno 2026, l’Agente della riscossione rende disponibili, nell’area riservata, i dati dei carichi definibili.
Nello specchietto che segue sono riepilogate le principali scadenze connesse alla procedura:
Adempimento | Data |
Presentazione | 30 |
Comunicazione somme dovute da parte di | 30 giugno 2026 |
Prima | 31 |
Effetti della presentazione della domanda
Oltre a quello sopra descritto, dal momento della presentazione dell’istanza di adesione si producono automaticamente i seguenti effetti:
- sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
- sospensione delle rateazioni in corso;
- divieto di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche;
- blocco dell’avvio e della prosecuzione delle procedure esecutive (salvo incanto già positivo);
- condizione di “non inadempienza” ai fini dei rimborsi fiscali (art. 28-ter DPR 602/1973) e dei pagamenti della PA (art. 48-bis DPR
602/1973) anche se la verifica è stata già conclusa[3]; - rilascio del DURC regolare.
Conclusioni
La rottamazione quinquies rappresenta una misura selettiva ma strutturalmente rilevante, particolarmente indicata per contribuenti con debiti “da dichiarato” e con necessità di piani di rientro a lungo termine.
Alla luce delle significative differenze rispetto alla rottamazione quater, è essenziale una valutazione preventiva caso per caso.
§ § § § § §
Non esitate a contattarci per qualsiasi approfondimento.
Cordiali saluti,
Beatrice Pallante
La presente circolare è frutto di una collaborazione tra intelligenza artificiale e competenza umana, con revisione e cura editoriale di Beatrice Pallante.
[1]
Non sono invece definibili i carichi della rottamazione quater per i quali, al 30 settembre 2025, risultino regolarmente pagate tutte le rate scadute.
[2]
La stessa limitazione vale per i contributi previdenziali, con la conseguenza che sarà possibile definire solamente i contributi dichiarati e non versati ma non quelli accertati.
[3]
Ciò comporta che:
- la P.A. non può procedere al pignoramento ex art. 48-bis anche se la verifica era stata chiusa con esito negativo prima dell’adesione;
- vengono sbloccati i pagamenti della P.A. ai fornitori;
- i rimborsi fiscali superiori a 500 euro devono essere erogati, senza compensazione forzosa