Roma, 1 Settembre 2025
Circolare informativa 16/2025
(a cura di Beatrice Pallante)
Novità in materia di somministrazione a tempo determinato
Con il Collegato Lavoro 2025 (Legge n. 203/2024) il legislatore ha apportato rilevanti modiche alla disciplina della somministrazione di lavoro prevista dal D.Lgs. n. 81/2015 conformandosi all’orientamento giurisprudenziale consolidatosi sia al livello nazionale [1] sia al livello comunitario [2].
[1] Cassazione SS. UU. N. 22861/2022 e n. 29570/2022
[2] Corte di Giustizia europea cause C-681/18 e C-232/20
La somministrazione di lavoro, nota anche come lavoro interinale, è un accordo con cui un’agenzia per il lavoro
(somministratore) mette a disposizione di un’azienda (utilizzatore), per un periodo di tempo determinato o indeterminato, uno o più lavoratori per lo svolgimento di specifiche mansioni, gestendone il rapporto di lavoro.
In altri termini, l’utilizzatore fruisce della prestazione di lavoro ma non ha un rapporto diretto con il lavoratore in quanto esso rimane in capo all’agenzia di somministrazione.
Le novità riguardano la somministrazione a tempo determinato.
Il ricorso a tale istituto, secondo la disciplina originaria, è soggetto ad uno specifico vincolo cioè quello di non superare il periodo massimo di 24 mesi per le missioni a termine presso un medesimo utilizzatore, pena l’automatica costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo all’utilizzatore.
Tale disposizione è stata tuttavia oggetto di deroga da parte dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015 con cui è stato introdotto uno speciale regime transitorio.
Il regime transitorio prevede che nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato, l’utilizzatore possa impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non consecutivi (derogando quindi al termine ordinario), il medesimo lavoratore somministrato a condizione che esso sia assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione.
In base alla deroga è quindi possibile ricorrere alla somministrazione a tempo determinato per un periodo superiore al limite previsto senza che ciò determini in capo all’utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
Tale regime transitorio è stato abrogato dalla Legge n. 203/2025 e non è più applicabile a decorrere dal 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore della legge).
La soppressione del regime risponde all’esigenza di garantire il rispetto delle norme in materia di lavoro temporaneo
limitando le ipotesi di utilizzo di tali forme contrattuali e rafforzando le garanzie e tutele a favore dei lavoratori. L’intervento legislativo è inoltre volto a soddisfare la ratio su cui è fondato il ricorso all’istituto della somministrazione a termine cioè l’esistenza di esigenze di carattere temporaneo dell’utilizzatore.
In considerazione di ciò, per le missioni a termine di lavoratori somministrati derivanti da contratti stipulati a partire dal 12 gennaio 2025 trova piena applicazione la disciplina originaria secondo cui il superamento del limite temporale di 24 mesi comporta automaticamente la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra l’utilizzatore e il lavoratore somministrato. [3]
[3] Per fare un esempio, si ipotizzi che il lavoratore sia impiegato in tre diversi missioni, tutte successive al 12 gennaio 2025: la prima, di 10 mesi, da febbraio 2025 a novembre 2025; la seconda di 10 mesi da gennaio 2026 a ottobre 2026; la terza di 5 mesi da dicembre 2026 ad aprile 2027. In tale situazione tutti i periodi concorrono al computo del limite dei 24 mesi, che risulta superato (25 mesi)
Per quanto concerne le missioni in essere al 12 gennaio 2025, derivanti da contratti stipulati anteriormente a tale data, sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro[4] esse potranno proseguire fino alla loro scadenza ma comunque entro il 30 giugno 2025 (termine entro cui sarebbe stato possibile applicare il regime transitorio prima che venisse abrogato).[5]
[4] Circolare n. 6/2025 del Ministero del Lavoro
[5] Si ipotizzi che il lavoratore sia impiegato in una missione iniziata a ottobre 2024 e terminata a luglio 2025. Ai fini del computo del limite dei 24 mesi rileverà solo il mese di luglio.
A seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina i datori di lavoro dovranno pertanto verificare i contratti di somministrazione in corso al fine di non incorrere nei seguenti rischi:
- costituzione automatica di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato;

- assoggettamento a sanzioni pecuniarie;
- potenziale emersione di controversie giudiziarie volte al riconoscimento del rapporto di lavoro indeterminato;
- sostenimento di oneri finanziari non programmati per nuove stabilizzazioni contrattuali.
La Legge n. 203/2024 è inoltre intervenuta in materia di somministrazione di lavoro a tempo determinato ampliando le fattispecie esonerate dal rispetto del vincolo quantitativo previsto dal comma 2 dell’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2015.
In particolare, in base a tale disposizione il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o con contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti.
Rispetto alla disciplina previgente [6], la Legge n. 203/2024 ha introdotto le seguenti nuove fattispecie di esonero:
[6] Di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015, secondo cui sono computabili in sovrannumero rispetto alla soglia percentuale stabilita dal comma 2 dell’art. 31 i contratti a tempo determinato stipulato:
- nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi;
- da imprese start-up innovative di cui all’art. 25, commi 2 e 3 del D.L. n. 179/2012;
- per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all’art. 21, comma 2;
- per la sostituzione di lavoratori assenti;
- con lavoratori di età superiore a 50 anni.
- impiego di soggetti disoccupati fruitori da almeno 6 mesi di prestazioni di sostegno al reddito (non agricole) o di strumenti di tutela sociale;
- lavoratori in condizioni di svantaggio o particolare svantaggio secondo la definizione contenuta nei punti 4) e 99) dell’art. 2 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
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Non esitate a contattarci per qualsiasi approfondimento.
Cordiali saluti,
