Roma, 15 Settembre 2025
Circolare informativa 17/2025
(a cura di Sara Razzi)
Imprese:
Obblighi Assicurativi Per Eventi Catastrofali
L’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha introdotto per le imprese l’obbligo di stipulare una polizza
assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali. Il quadro normativo è stato successivamente integrato dal decreto attuativo 30 gennaio 2025, n. 18, che ha definito modalità operative, ambito oggettivo ed esclusioni, e dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, che ha fornito precisazioni in ordine all’individuazione dei beni da assicurare.

La norma prevede che tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., con esclusione delle imprese agricole ex art. 2135 c.c., provvedano alla copertura assicurativa dei beni materiali iscritti nell’attivo patrimoniale, nella voce B-II, numeri 1), 2) e 3) dello schema di bilancio ex art. 2424 c.c., quindi sono oggetto dell’obbligo di copertura:
- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinario;
- attrezzature industriali e commerciali, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività d’impresa (proprietà, leasing, affitto, comodato ecc.).
Si precisa che gli studi professionali (inclusi quelli associati non in forma societaria) non sono obbligati alla copertura assicurativa in esame, mentre lo sono le STP (società tra professionisti) in quanto iscritte al registro imprese.
La legge 189/2024 ha chiarito che l’obbligo riguarda i beni identificati indipendentemente dal titolo con cui
sono impiegati nell’attività d’impresa, e quindi anche se utilizzati in leasing, affitto o comodato. Sono invece esclusi:
- beni già assistiti da analoga copertura assicurativa;
- beni immobili in costruzione (iscritti alla voce B-II, n.5);
- beni immobili gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza di autorizzazioni ovvero gravati da abuso successivo alla data di costruzione;
- veicoli iscritti al PRA.
Gli eventi naturali per cui è obbligatoria la copertura sono quelli indicati nel decreto attuativo n. 18/2025, che ha definito in dettaglio le tipologie di calamità: sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni e altri eventi naturali di particolare intensità.
L’entrata in vigore dell’obbligo è stata differenziata in base alla dimensione d’impresa:
- Grandi imprese: obbligo a decorrere dal 31 marzo 2025;
- Medie imprese: obbligo a decorrere dal 1° ottobre 2025;
- Piccole e micro imprese: obbligo a decorrere dal 31 dicembre 2025.
Per individuare le dimensioni di un’azienda si fa riferimento alla normativa UE, ovvero alla Direttiva delegata UE 2023/2775 – in vigore dal 1° gennaio 2024.
Le soglie definiscono le categorie aziendali e sono applicate anche per l’obbligo di polizza Cat-Nat secondo il D.L. 39/2025:
Le imprese devono rispettare almeno due dei tre criteri sottoriportati per rientrare in una categoria:
| Categoria | Totale stato patrimoniale in (€) | Ricavi netti in (€) | Numero medio dipendenti |
|---|---|---|---|
| Microimpresa | ≤ 450.000 | ≤ 900.000 | ≤ 10 |
| Piccola impresa | ≤ 5.0000.000 | ≤ 10.000.000 | ≤ 50 |
| Media impresa | ≤ 25.000.000 | ≤ 50.000.000 | ≤ 250 |
| Grande impresa | Oltre 25.000.000 | Oltre 50.000.000 | Oltre 250 |
Per le polizze già esistenti, l’adeguamento scatterà comunque al momento del primo rinnovo o quietanzamento utile, secondo quanto stabilito dall’articolo 11 del decreto n. 18/2025.
La normativa ha previsto che la mancata stipula della polizza possa comportare l’esclusione dall’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche. Le amministrazioni competenti sono infatti chiamate a verificare il rispetto dell’obbligo assicurativo prima di concedere incentivi. Il MIMIT ha già chiarito che, per le misure di propria competenza, non sarà consentito l’accesso ai benefici alle imprese che non dimostreranno la copertura assicurativa.
Un ulteriore tassello del sistema è rappresentato dal ruolo di SACE S.p.A., che potrà intervenire tramite una convenzione specifica con le compagnie assicurative. Tale convenzione prevede la possibilità di riassicurazione fino al 50% degli indennizzi relativi al portafoglio gestito dalle imprese aderenti, con l’obiettivo di favorire la diffusione delle coperture e la sostenibilità economica delle polizze.
Le FAQ pubblicate dal MIMIT hanno chiarito diversi aspetti pratici. È stato confermato che: 
- l’impresa è tenuta ad assicurare i beni impiegati anche se non di sua proprietà;
- che l’adesione può avvenire anche tramite polizze collettive, purché vi sia adeguata documentazione;
- che negli immobili ad uso misto va assicurata almeno la porzione effettivamente destinata all’attività imprenditoriale;
- che i beni esclusi, come veicoli o immobili irregolari, non rientrano nell’ambito dell’obbligo.
In sintesi, l’obbligo di stipula della polizza catastrofale rappresenta un cambiamento rilevante per tutte le imprese, con tempi di adeguamento diversificati in base alla dimensione e conseguenze dirette sull’accesso a fondi pubblici. È pertanto opportuno che ciascuna azienda provveda quanto prima alla mappatura dei propri beni, alla verifica delle polizze già in essere e all’eventuale stipula o adeguamento delle coperture.
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Cordiali saluti,