Riammissione alla Definizione Agevolata

Roma, 28 aprile 2025

 

Circolare Informativa 8/2025

(a cura di Sara Razzi)

 

Riammissione alla Definizione Agevolata

 

I contribuenti che al 31 dicembre 2024 sono decaduti dalla “Rottamazione-quater” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate da pagare, possono essere riammessi alla Definizione agevolata.
La riammissione è stata introdotta dalla Legge n. 15/2025, di conversione del DL n. 202/2024 (“Milleproroghe”).


È possibile presentare la domanda di riammissione per le cartelle o gli avvisi, già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater”, solo se:

  • non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato (in scadenza fino al 31 dicembre 2024), oppure non è stato effettuato alcun pagamento;
  • il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al termine previsto (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto, per almeno una rata del piano di pagamento agevolato (in scadenza fino al 31 dicembre 2024).

Non rientrano nella riammissione alla Definizione agevolata i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024; per tali debiti i contribuenti devono continuare a rispettare le scadenze di pagamento indicate nelle “Comunicazioni delle somme dovute” già in loro possesso, per non perdere i benefici della Definizione agevolata.

 

Domanda di Riammissione

Per essere riammessi alla Definizione agevolata è necessario presentare la domanda, esclusivamente online sul sito di AdR, entro il 30 aprile 2025.
Nella domanda è necessario indicare, oltre ai debiti per i quali è possibile richiedere – in base alla legge – la riammissione, anche il numero di rate con le quali si intende effettuare il pagamento:

  1. in un’unica rata, entro il 31 luglio 2025;
  2. fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2025, e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Il pagamento prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

♦ Modalità di Presentazione

Sono a disposizione due modalità alternative per presentare la domanda di riammissione:

  1. Online in area riservata: compilando il form e selezionando le cartelle/avvisi che si intende inserire nella domanda di riammissione direttamente dall’area riservata. Utilizzando le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi. In questo caso si riceverà, tramite e-mail, la “Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata”;
  2. Online in area pubblica: compilando il form, indicando sia il numero della cartella/avviso sia il numero della “Comunicazione delle somme dovute” originaria. Allegando inoltre la documentazione di riconoscimento [1] e specificando l’indirizzo e-mail per avere la ricevuta della domanda di riammissione. In questo caso:

[1] “Allegato modulo alla presente circolare”

  • Si riceverà una prima e-mail all’indirizzo che è stato indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata.
  • Dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.
  • Infine, se la documentazione di riconoscimento allegata è completa e corretta, verrà inviata una terza e-mail con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la “Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata”. Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.

…E dopo che succede?!

Dopo la presentazione della domanda, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti che rientrano nell’ambito applicativo della riammissione alla “Rottamazione-quater”:

♦  non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
♦  non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
♦  resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda di riammissione.

Il contribuente, sempre per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della riammissione, non sarà considerato inadempiente ai fini dell’erogazione di rimborsi e pagamenti da parte della PA (articoli 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602/1973) e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La legge prevede inoltre che, a seguito della presentazione della domanda di riammissione, siano sospesi:

  • i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda di riammissione;
  • fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Alla data di scadenza della prima o unica rata, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la riammissione alla “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate.

Entro il 30 giugno 2025 Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai soggetti interessati una “Comunicazione” con l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata e i moduli di pagamento secondo il numero di rate selezionato nella domanda.

Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta “decadenza” del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di “capitale”.

 

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Non esitate a contattarci per qualsiasi approfondimento.

Cordiali saluti,

Sara Razzi

Tabella-documentazione-di-riconoscimento_Riammissione

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