Roma, 20 Maggio 2025
Circolare informativa 10/2025
(a cura di Beatrice Pallante)
Bonus Investimenti 4.0: novità e modalità di accesso 2025
La Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) ha apportato importanti modifiche alla disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0 contenuta nei commi da 1052 a 1058-ter della Legge n. 178/2020.
Le novità si applicano a partire dal 1° gennaio 2025 e sono le seguenti:
- eliminazione del bonus per gli investimenti in beni immateriali [1];
- previsione di un tetto di spesa, pari a 2,2 miliardi di euro, per gli investimenti in beni materiali [2];
- introduzione di una specifica procedura di prenotazione del credito d’imposta, basata sull’invio di tre comunicazioni (preventiva, di conferma dell’acconto, di completamento) e nel riconoscimento dello stesso in funzione dell’ordine cronologico di invio delle comunicazioni preventive.
[1] “L’agevolazione resta fruibile, nella misura del 15%, solo per gli investimenti completati o prenotati entro il 31 dicembre 2024.”
[2] “Per tali investimenti è peraltro prevista una specifica procedura qualora gli stessi siano stati già comunicati tramite il “vecchio” modello previsto dall’Allegato 1 al D.M. 24 aprile 2024.”
Nello specifico, le novità riguardano gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, o fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento.
Si ricorda che l’agevolazione consiste nell’attribuzione di un credito d’imposta di importo pari ad una percentuale del costo sostenuto per l’acquisto di beni strumentali dotati delle caratteristiche di cui all’Allegato A della Legge n. 232/2016.
Per gli investimenti effettuati nel 2025 il credito d’imposta è riconosciuto nei seguenti limiti:
Misura del credito d'imposta | Quota di spesa |
---|---|
20% | Fino a 2,5 milioni di euro |
10% | Tra 2,5 e 10 milioni di euro |
5% | Tra 10 e 20 milioni di euro |
Il credito d’imposta è inoltre riconosciuto nella misura del 5% per gli investimenti inclusi nel PNRR volti alla realizzazione di specifici obiettivi di transizione ecologica, per la quota di spesa compresa tra 10 milioni di euro e 50 milioni di euro.
Lo scorso 15 maggio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha emanato il decreto direttoriale che disciplina il processo di prenotazione del credito d’imposta, di cui si espongono di seguito i tratti essenziali, nonché la struttura del modello da utilizzare per le comunicazioni.
I termini a decorrere dai quali il nuovo modello di comunicazione entrerà in vigore e sarà disponibile in formato editabile per la trasmissione saranno individuati con un decreto direttoriale di prossima emanazione.
Procedura per la prenotazione del credito 4.0
In base a quanto previsto dal decreto direttoriale 15 maggio 2025 il nuovo meccanismo di prenotazione si applica:
- agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, o entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
- agli investimenti con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, per i quali, entro tale data, non risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. [3]
[3] “Per tali investimenti è peraltro prevista una specifica procedura qualora gli stessi siano stati già comunicati tramite il “vecchio” modello previsto dall’Allegato 1 al D.M. 24 aprile 2024.”
La procedura per la prenotazione richiede l’invio di tre comunicazioni, secondo il modello allegato al decreto direttoriale. In particolare:
- comunicazione preventiva con indicazione dell’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e del relativo credito d’imposta oggetto di prenotazione. L’ordine cronologico di invio di tale comunicazione determina la priorità nella prenotazione delle risorse ai fini del rispetto del limite di spesa di 2,2 miliardi. Essa deve essere presentata entro il 31 gennaio 2026
- comunicazione di conferma dell’acconto, con indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% costo di acquisizione. Tale comunicazione deve essere inviata entro 30 giorni dall’invio della comunicazione preventiva
- comunicazione di completamento dell’investimento. Essa dovrà essere inviata entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025 ed entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti ultimati entro il 30 giugno 2026.
Il mancato invio delle comunicazioni nei termini e nelle modalità previste non consente il perfezionamento della procedura e preclude l’accesso al credito d’imposta.
Per le imprese che alla data di pubblicazione del decreto (15 maggio 2025) hanno comunicato gli investimenti ultimati successivamente al 31 dicembre 2024 (e non prenotati entro tale data) tramite il modello di cui all’Allegato 1 al D.M. 24 aprile 2024, ai fini della prenotazione del credito rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa a condizione che entro 30 giorni (e quindi entro il 14 giugno 2025) esse trasmettano il nuovo modello di comunicazione preventiva [4] Tali imprese dovranno peraltro adempiere agli obblighi di comunicazione di conferma dell’acconto e di completamento entro i termini previsti.
[4] “Le imprese che non adempiono all’obbligo entro il termine di 30 giorni dovranno ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni perdendo la priorità relativa alla comunicazione trasmessa sulla base del D.M. 24 aprile 2024.”
Il modello di comunicazione è composto da:
un frontespizio per l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa e della tipologia di comunicazione (preventiva, di conferma dell’acconto, di completamento);
- una sezione per l’indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti in beni materiali 4.0 e l’importo del credito d’imposta.
Il modello deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica tramite i servizi informatici messi a disposizione nel sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE).
A seguito dell’invio del modello di comunicazione l’impresa ottiene una ricevuta contenente l’importo del credito d’imposta comunicato.
Entro il quinto giorno lavorativo di ogni mese il Mimit trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire all’agevolazione nel mese precedente con indicazione dell’ammontare del credito d’imposta utilizzabile in compensazione (sulla base delle comunicazioni di completamento).
Entità e fruibilità del credito d’imposta
Il credito d’imposta effettivamente fruibile è pari al minor valore tra i crediti comunicati e non può eccedere l’importo comunicato dal Mimit.
Esso è utilizzabile in compensazione presentando in via telematica il modello F24 a partire dal decimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione dei dati da parte del Mimit, pena lo scarto del modello F24.
§ § § § § §
Non esitate a contattarci per qualsiasi approfondimento.
Cordiali saluti,
Scarica la Circolare in Formato PDF