Il rapporto di lavoro subordinato tra familiari
L’assunzione di un coniuge, un figlio o altro familiare rappresenta una prassi diffusa nel tessuto economico italiano, soprattutto nelle piccole e medie imprese a conduzione familiare. Tuttavia, tale scelta operativa espone il datore di lavoro a rilevanti rischi che possono concretizzarsi nell’indeducibilità totale dei compensi erogati, nel disconoscimento del rapporto da parte dell’Inps con conseguente annullamento retroattivo dei contributi versati, in contestazioni in sede ispettiva per simulazione di rapporto, oltre a sanzioni amministrative e contenziosi particolarmente onerosi.
I rischi discendono dal fatto che il nostro ordinamento riconosce una presunzione di gratuità per le prestazioni
lavorative rese tra parenti stretti, fondata sul principio della solidarietà familiare (affectionis vel benevolentiae causa). Essa postula che l’attività svolta dal familiare nell’ambito dell’impresa sia frutto di aiuto spontaneo e non di uno scambio economico sinallagmatico.
Sebbene si tratti di una presunzione relativa (quindi superabile con prova contraria), essa grava significativamente su chi intende dimostrare l’effettiva natura subordinata e onerosa del rapporto.
Con la presente Circolare desideriamo fornire un quadro completo e aggiornato della disciplina del rapporto di lavoro subordinato tra familiari, con particolare riferimento alle criticità fiscali e previdenziali che tale fattispecie presenta nell’ambito delle imprese individuali e degli studi professionali.
Ciò anche alla luce della recente giurisprudenza in materia, in particolare dell’ordinanza della Cassazione n. 23919/2025 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 148/2024 [1], che ha innalzato il livello di rigorosità probatoria rendendo indispensabile un approccio sistematico e documentato.
[1] “Con tale pronuncia la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-bis c.c. nella parte in cui non include il convivente di fatto tra i familiari che possono essere titolari dei diritti dell’impresa. Questa decisione ha equiparato i conviventi more uxorio al coniuge, con evidenti riflessi sulle valutazioni fiscali e previdenziali e sulle opportunità organizzative per le coppie non sposate. La Corte Costituzionale ha inoltre confermato il principio chiave secondo cui la tutela previdenziale presuppone prova rigorosa dell’effettiva esistenza del rapporto di lavoro e legittimato il potere di autotutela dell’Inps.”
I rischi fiscali: l’indeducibilità dei compensi
L’articolo 60 del TUIR stabilisce un principio chiaro e inderogabile:
Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, e dagli ascendenti nonché dai familiari partecipanti all’impresa di cui al comma 4 dell’articolo 5.
| Familiare | Deducibilità Fiscale | Note Operative |
|---|---|---|
| Coniuge | Non deducibile | Anche se separato legalmente |
| Figli minori | Non deducibile | Anche se abili al lavoro |
| Figli maggiorenni inabili | Non deducibile | Handicap grave permanente |
| Ascendenti | Non deducibile | Genitori, nonni, bisnonni |
| Figli maggiorenni abili | Deducibile | Nessuna limitazione |
| Fratelli/sorelle | Deducibile | Non menzionati nell’elenco art. 60 TUIR |
| Convivente more uxorio | Deducibile | Non sono coniugi dal punto di vista legale |
Da ciò consegue che, nei casi indicati dall’articolo 60 del TUIR, il datore di lavoro sopporta l’intero costo del lavoratore senza beneficio fiscale (deduzione del costo dal reddito).
Inoltre, in base all’articolo 8, comma 1, ultimo periodo, del TUIR, i compensi indeducibili per il datore di lavoro non concorrono a formare il reddito del percipiente.
Da ciò discende che il familiare non può dichiarare il reddito da lavoro dipendente e non acquisisce anzianità contributiva. Tale circostanza comporta ulteriori conseguenze, come il fatto che il reddito non sia computabile ai fini ISEE e per accedere a determinati benefici (NASpI, assegni familiari) e che non rilevi per dimostrare i requisiti di accesso al credito (capacità creditizia).
Tali disposizioni, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 113E del 2012, si applicano all’imprenditore individuale/persona fisica e non anche all’impresa esercitata in forma collettiva. [2]
[2] ” Le spese per prestazioni di lavoro risultano deducibili nei confronti dei soggetti societari al momento della corresponsione.”
Per fare qualche esempio pratico:
ESEMPIO 1 – Avvocato e figlia praticante
Situazione: L’Avvocatessa Rossi (titolare di partita IVA) assume la figlia Laura, 25 anni, laureata in giurisprudenza, come praticante avvocato con compenso annuo di € 18.000.
Risultato: Il compenso è pienamente deducibile e la figlia dichiara regolarmente il reddito da lavoro dipendente, acquisendo diritti previdenziali.
ESEMPIO 2 – Commercialista e madre
Situazione: Il Dottor Bianchi (commercialista con partita IVA) assume la madre Maria, 65 anni, per attività di segreteria con compenso annuo di € 18.000.
Risultato: Il compenso non è deducibile in capo al commercialista. Al contempo la madre non può dichiarare questo reddito, quindi non acquisisce anzianità contributiva.
ESEMPIO 3 – Convivente more uxorio
Situazione: L’Architetto Verdi (titolare di studio professionale) assume il convivente di fatto Paolo per attività di progettazione CAD con compenso annuo di € 22.000.
Risultato: la deduzione nel caso di lavoro subordinato è piena perché l’art. 60 TUIR si riferisce alla definizione di coniuge in senso civilistico.
I rischi previdenziali: il disconoscimento dell’Inps
La Circolare Inps n. 179 del 1989 costituisce ancora oggi il principale riferimento in materia [3]. Essa stabilisce una presunzione di gratuità rafforzata per:
[3] “La circolare si riferisce alle imprese individuali, agli studi professionali e alle società di persone. Tuttavia, dalla pubblicazione della stessa sono intervenute riforme del diritto del lavoro, del diritto societario, nonché pronunce di Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale che hanno aggiornato i criteri di configurabilità del rapporto subordinato, dell’attività del socio nelle società di persone, e della prestazione lavorativa tra familiari. In particolare, con riferimento alle società di persone la giurisprudenza ha riconosciuto che può esserci rapporto di lavoro subordinato del socio se sussistono determinate condizioni.”
- Familiari conviventi (coniuge, figli, genitori, affini)
- Prestazioni nell’ambito di imprese individuali o studi professionali
- Rapporti privi di elementi oggettivi di subordinazione
Nello specifico, nei casi in cui i soggetti del rapporto di lavoro denunciato ai fini previdenziali da imprese individuali o
studi professionali siano coniugi, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado conviventi del datore di lavoro, il rapporto si presume gratuito e quindi escluso dall’obbligo assicurativo, senza necessità di accertamenti da parte dell’Istituto, se le parti non forniscono prove “rigorose”, cioè non soltanto formali [4], ma convincenti nel loro complesso, dell’onerosità del rapporto stesso e della sua natura subordinata.
[4] “Non è sufficiente dimostrare il mero versamento contributivo, la regolarità formale del rapporto e l’accettazione iniziale da parte dell’Istituto.”
Qualora non sussista convivenza né comunione di interessi, il rapporto si presume oneroso e quindi, soggetto all’obbligo assicurativo, alla stregua dei rapporti fra estranei (salva la facoltà dell’Istituto di procedere ad accertamenti).
In assenza di adeguata prova l’Inps può esercitare ampi poteri, quali:
- Disconoscimento del rapporto di lavoro
- Annullamento retroattivo (ex tunc) dei contributi versati
- Restituzione dei contributi al datore, con perdita totale per il lavoratore
- Applicazione di sanzioni amministrative
L’ordinanza della Cassazione n. 23919/2025
La Cassazione, con l’ordinanza n. 23919/2025, ha esaminato un caso emblematico riguardante un agricoltore che aveva assunto il figlio convivente. Dopo cinque anni di rapporto formalmente regolare, l’Inps ha contestato la natura fittizia del rapporto.
Con tale pronuncia la Corte ha stabilito i seguenti principi di portata innovativa:
- La convivenza non è più dirimente: la convivenza rafforza la presunzione di gratuità ma non determina automaticamente l’impossibilità del rapporto. Può essere superata con prove concrete di subordinazione secondo un elevato livello probatorio.
- Le buste paga hanno valore solo formale: esse costituiscono un documento essenziale ma non sufficiente in
quanto è necessaria la prova dell’effettivo pagamento. Quest’ultimo deve essere provato mediante mezzi tracciabili, nello specifico con bonifici bancari aventi causale retributiva. I contanti sono inidonei a dimostrare l’onerosità. - Inversione dell’onere probatorio: spetta al lavoratore provare la genuinità del rapporto. Non basta la documentazione formale ma occorre la prova sostanziale dell’effettiva subordinazione basata su una valutazione complessiva di tutti gli elementi.
Gli elementi di prova della genuinità del rapporto
Nella tabella che segue sono riportati alcuni indici probatori rilevanti ai fini della prova della genuinità del rapporto di lavoro dipendente e le relative modalità di verifica:
| INDICE | MODALITÀ DI VERIFICA | ESEMPI DI ELEMENTI DI PROVA |
|---|---|---|
| Presenza costante | Registro presenze, testimoni | Registro presenze dettagliato: – Timbrature elettroniche (sistema ideale) – Fogli presenze firmati quotidianamente da entrambe le parti – Comunicazioni via email per ferie/permessi – Certificati medici per assenze per malattia |
| Orario predeterminato | Cartellini, turni scritti | |
| Retribuzione tracciabile | Bonifici mensili | |
| Poteri direttivi | Email, note di servizio | Ordini di servizio documentati: – Email aziendali con disposizioni lavorative specifiche – Note scritte su compiti da svolgere – Verbali di riunioni operative – Deleghe formali per operazioni definite |
| Inserimento organizzativo | Organigramma, mansionari | Organigramma aziendale aggiornato: – Inserimento ufficiale del familiare con ruolo definito – Definizione chiara di responsabilità e mansioni – Linee gerarchiche esplicitate – Aggiornamento periodico (almeno annuale) Mansionario dettagliato: – Descrizione specifica delle mansioni – Obiettivi misurabili e verificabili – Competenze richieste per il ruolo – Distinzione netta rispetto ad altri ruoli familiari |
| Separazione ruoli | Distinzione vita privata/lavoro | Investimenti formativi documentati: – Utilizzo di linguaggio formale nelle comunicazioni professionali – Rispetto rigoroso degli orari di lavoro – Abbigliamento professionale uniforme se previsto – Comunicazioni aziendali via email anche se conviventi – Nessuna partecipazione a decisioni strategiche aziendali da parte del familiare subordinato |
| Formazione professionale | Corsi, certificazioni | Investimenti formativi documentati: – Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale specifici – Acquisizione di certificazioni settoriali riconosciute – Iscrizione a ordini professionali o associazioni di categoria – Documentazione di ogni attività formativa con attestati – Spese sostenute per la crescita professionale del familiare |
Il rapporto di lavoro subordinato tra familiari, pur essendo perfettamente lecito nel nostro ordinamento, richiede un approccio estremamente strutturato, rigorosamente documentato e costantemente monitorato. I rischi fiscali e previdenziali sono concreti e possono tradursi in costi molto significativi, sia in termini economici diretti che di tutele perse per il lavoratore familiare.
La recente evoluzione giurisprudenziale ha ulteriormente innalzato gli standard probatori richiesti, rendendo la consulenza preventiva non più un’opzione ma una vera e propria necessità.
Lo Studio rimane a Vostra completa disposizione per:
- Valutazioni preventive personalizzate
- Analisi costi/benefici delle diverse soluzioni
- Predisposizione di tutta la documentazione necessaria
- Assistenza in sede di verifica ispettiva
- Gestione di eventuali contenziosi
Vi invitiamo caldamente a contattarci prima di procedere all’assunzione di familiari, al fine di valutare insieme la soluzione più adeguata alla Vostra specifica situazione aziendale e familiare, minimizzando i rischi e ottimizzando i benefici fiscali e organizzativi.
§ § § § § §
Non esitate a contattarci per qualsiasi approfondimento.
Cordiali saluti,
La presente circolare è frutto di una collaborazione tra intelligenza artificiale e competenza umana, con revisione e cura editoriale di Beatrice Pallante.
Contributi Audio e Video
Ascolta il podcast sul rapporto di lavoro subordinato tra familiari
Guarda le slide ul rapporto di lavoro subordinato tra familiari
quanto è necessaria la prova dell’effettivo pagamento. Quest’ultimo deve essere provato mediante mezzi tracciabili, nello specifico con bonifici bancari aventi causale retributiva. I contanti sono inidonei a dimostrare l’onerosità.