Smart Working e Sicurezza sul Lavoro: nuovi obblighi e sanzioni dal 7 aprile 2026

Roma, 14 aprile 2026

Circolare informativa 9/2026
(a cura di Beatrice Pallante)

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Smart working e sicurezza sul lavoro: nuovi obblighi e sanzioni dal 7 aprile 2026

Il 7 aprile 2026 è entrata in vigore la Legge 11 marzo 2026, n. 34, nota come “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026. La norma ha introdotto, all’art. 11, un obbligo che nella sostanza era già previsto dall’art. 22 della Legge n. 81/2017 (la quale disciplina il lavoro agile), ma che non era dotato di forza sanzionatoria.

Il nuovo art. 3, comma 7‑bis del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), introdotto dall’art. 11 della Legge PMI, ha previsto specifiche conseguenze legali in caso di inadempimento, stabilendo che il datore di lavoro assolve ai propri obblighi di sicurezza nei confronti dei lavoratori agili “mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro”.

La mancata consegna dell’informativa scritta espone il datore di lavoro a sanzioni penali ex art. 55, co. 5, lett. c) del D.Lgs. 81/2008, quali:

  • arresto da due a quattro mesi;
  • ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96.

Le due sanzioni sono alternative, ma entrambe di natura penale-amministrativa.

Il percorso normativo: dalla Legge n. 81/2017 alla Legge n. 34/2026

La progressiva diffusione del lavoro agile, introdotto e disciplinato dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, ha evidenziato nel tempo la necessità di superare l’impostazione tradizionale della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, storicamente fondata sulla centralità del luogo fisico aziendale. In tale contesto, si è affermata un’evoluzione del sistema prevenzionistico verso un modello più moderno, che pone al centro la persona del lavoratore e le concrete modalità di svolgimento della prestazione, anche al di fuori dei locali aziendali.

In questo quadro si inserisce un percorso normativo articolato in più fasi:

  • Fase 1 (2017) – Con la Legge 81/2017 (art. 22), è stato introdotto per la prima volta l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di fornire al lavoratore in modalità agile e al RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) un’informativa scritta sui rischi generali e specifici, con cadenza almeno annuale. Tuttavia, la norma non prevedeva un regime sanzionatorio specifico, con la conseguenza che, nella prassi, tale adempimento è stato spesso trascurato o assolto in modo meramente formale.
  • Fase 2 (2020–2025) – L’emergenza pandemica ha determinato una diffusione massiva del lavoro agile, accompagnata da un’applicazione disomogenea degli obblighi in materia di sicurezza. In assenza di sanzioni specifiche, si è registrata una significativa eterogeneità nei comportamenti datoriali, mentre, parallelamente, si è rafforzata la richiesta, da parte delle istituzioni e degli operatori del settore, di un intervento normativo volto a rendere più effettivi gli obblighi già esistenti.
  • Fase 3 (dal 7 aprile 2026) – Con la Legge 34/2026 (art. 11), il legislatore è intervenuto in modo incisivo, inserendo il comma 7-bis all’interno dell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008 (lettera a) e qualificando l’informativa scritta quale strumento essenziale per l’adempimento degli obblighi di sicurezza nel lavoro agile. Contestualmente, ha esteso il regime sanzionatorio previsto dall’art. 55 del Testo Unico (lettera b), rendendo finalmente cogente un obbligo già presente nell’ordinamento.  

 

 

Il contenuto dell’obbligo: il nuovo art. 3, comma 7-bis, D. Lgs. 81/2008

Il legislatore ha scelto di collocare il nuovo obbligo all’interno dell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008, che disciplina il campo di applicazione del Testo Unico, attribuendo portata sistematica alla nuova disposizione.

Ciò significa che l’informativa per il lavoro agile non è un adempimento accessorio, ma uno strumento cardine dell’intero impianto prevenzionistico, al pari degli altri obblighi informativi e formativi.

Nello specifico, il nuovo comma 7‑bis, prevede che:

Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

Gli elementi che qualificano la nuova norma sono i seguenti:

  • Ambito soggettivo: l’obbligo si applica alle prestazioni rese in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro: abitazione del lavoratore, spazi di co-working, hub aziendali di terzi, ecc. Non riguarda le attività svolte in locali aziendali.
  • Strumento: consegna di un’informativa scritta (non è sufficiente una comunicazione verbale, una email generica o la pubblicazione su internet).
  • Frequenza: almeno una volta all’anno. La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro precisa che l’obbligo non è da intendersi come “una tantum” ma come adempimento periodico, coerente con la filosofia dinamica del D.Lgs. 81/2008.
  • Destinatari: il documento deve essere consegnato sia al singolo lavoratore agile sia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di riferimento.
  • Contenuto minimo: l’informativa deve avere ad oggetto i rischi generali (riconducibili all’ambiente di lavoro e alle attrezzature utilizzate, ad esempio apparecchiature e impianti elettrici) e i rischi specifici della modalità agile (connessi all’attività lavorativa), con focus obbligatorio sui videoterminali.

Con riferimento ai rischi, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha elaborato un modello strutturato di informativa che individua le seguenti categorie da trattare obbligatoriamente:

Categoria di Rischio

Contenuto dell’Informativa

Videoterminali
(artt. 172–179 D.Lgs. 81/08)

Rischi per vista e occhi; problemi posturali; affaticamento fisico e mentale; pause obbligatorie ogni 120 minuti; sorveglianza sanitaria.

Rischi ergonomici

Postazione di lavoro (altezza scrivania e sedia, illuminazione, ventilazione); uso corretto di pc portatili, tastiere esterne, supporti monitor.

Rischio elettrico

Verifica impianti domestici; uso corretto di prese e prolunghe; procedura in caso di anomalie; norme su cavi e alimentatori.

Tecnostress / sindrome “always-on”

Diritto alla disconnessione (L. 81/2017, art. 19); rischio da iperconnettività; misure di prevenzione del burnout.

Rischi generali

Ordine e pulizia dell’ambiente; scale e percorsi sicuri; uso sicuro di attrezzature di ufficio; gestione emergenze.

Il regime sanzionatorio: art. 55, co. 5, lett. c) D.Lgs. 81/2008

L’art. 11 della Legge 34/2026 ha inoltre inserito la violazione del nuovo comma 7‑bis tra le fattispecie soggette alle misure sanzionatorie di cui all’art. 55, co. 5, lett. c) del D.Lgs. 81/2008.

La collocazione sanzionatoria conferma che il legislatore considera l’informativa al lavoratore agile un obbligo pari, per rilevanza, agli obblighi informativi generali di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008.

Violazione

Sanzione

Omessa consegna dell’informativa scritta al lavoratore agile

Arresto da 2 a 4 mesi OPPURE ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96

Omessa consegna dell’informativa al RLS

Arresto da 2 a 4 mesi OPPURE ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96

Informativa non aggiornata annualmente

Equiparata all’omissione; si raccomanda data certa di consegna

Le sanzioni penali-amministrative del D.Lgs. 81/2008 sono alternative, ma ciò non esclude il cumulo con eventuali responsabilità civili verso il lavoratore in caso di infortunio collegabile alla mancata informativa. Occorre pertanto considerare l’adempimento anche nell’ottica della gestione del rischio assicurativo.

Indicazioni operative per il datore di lavoro

Alla luce del rafforzamento del quadro normativo in materia di lavoro agile e sicurezza sul lavoro, i datori di lavoro sono chiamati ad adottare un approccio più strutturato e sostanziale nella gestione dei relativi obblighi. In particolare, la nuova disciplina attribuisce all’informativa scritta e agli strumenti di prevenzione un ruolo centrale ai fini della conformità normativa, richiedendo non solo l’adempimento formale degli obblighi, ma anche una loro effettiva implementazione operativa.

In tale contesto, si riportano di seguito le principali azioni che si raccomanda di porre in essere al fine di garantire un corretto adeguamento alla normativa vigente:

  • Censimento dei lavoratori agili

Identificare tutti i dipendenti che svolgono, anche solo parzialmente, la propria prestazione in modalità agile al di fuori dei locali aziendali. La norma si applica indipendentemente dalla frequenza (anche un solo giorno a settimana di smart working obbliga all’informativa). Includere nel censimento anche i lavoratori con accordi informali non formalizzati.

  • Predisposizione o aggiornamento dell’informativa scritta

Redigere (o aggiornare, se già esistente) l’informativa scritta sulla sicurezza per i lavoratori agili. Il documento deve essere specifico e non generico. La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato un modello strutturato (approfondimento del 2 aprile 2026) che può essere usato come base. Il contenuto minimo obbligatorio comprende:

  • rischi generali (elettrico, ergonomico, ambientale, comportamentale);
  • rischi specifici connessi alla modalità agile di esecuzione della prestazione;
  • rischi da utilizzo di videoterminali (vista, postura, affaticamento, tecnostress);
  • diritto alla disconnessione e misure anti-“always-on”;
  • obblighi del lavoratore in materia di sicurezza (art. 20 D.Lgs. 81/2008);
  • indicazioni su attrezzature fornite dal datore e su quelle di proprietà del lavoratore.
  • Consegna dell’informativa con prova di ricezione

Consegnare l’informativa a ciascun lavoratore agile e al RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), ottenendo prova scritta della ricezione. Le modalità di consegna raccomandate sono:

  1. consegna cartacea con firma di ricevuta del lavoratore (modalità preferibile per valore probatorio);
  2. invio via PEC o e-mail aziendale certificata con ricevuta di consegna e lettura;
  3. trasmissione tramite piattaforma HR con tracciatura dell’avvenuta lettura e accettazione digitale.

Conservare la documentazione di avvenuta consegna per almeno 5 anni, come da prassi raccomandata per gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.

  • Verifica e aggiornamento dell’accordo individuale di smart working

Verificare che l’accordo scritto individuale di smart working (obbligatorio ex art. 19, Legge 81/2017) richiami espressamente l’obbligo di cooperazione del lavoratore all’attuazione delle misure prevenzionistiche. Se l’accordo non menziona i profili di sicurezza, aggiornarlo o integrarlo con un addendum.

  • Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Verificare che il DVR aziendale contempli e aggiorni la valutazione dei rischi connessi alle prestazioni in modalità agile. Il DVR deve riflettere le specificità del lavoro fuori sede: ambienti non controllati, attrezzature variabili, rischi ergonomici ed elettrici del domicilio del lavoratore.

  • Formazione e sorveglianza sanitaria

L’informativa scritta è aggiuntiva e integrativa rispetto alla formazione sui rischi generici e specifici ex art. 37 D.Lgs. 81/2008. Non sostituisce la formazione. Verificare che i lavoratori agili abbiano ricevuto formazione adeguata (inclusa quella relativa ai videoterminali, artt. 172–179 D.Lgs. 81/2008) e che siano inclusi nel piano di sorveglianza sanitaria del medico competente, se previsto.

  • Pianificazione del rinnovo annuale

Calendarizzare il rinnovo annuale dell’informativa (entro la stessa data dell’anno successivo o in occasione di variazioni significative delle modalità di lavoro). Inserire il rinnovo nelle procedure HR e di compliance annuale dello studio o dell’azienda. In caso di nuove assunzioni con accordo di smart working, l’informativa va consegnata contestualmente all’avvio della modalità agile.

Lo Studio è a disposizione per supportare le imprese nella predisposizione dell’informativa, nell’aggiornamento del DVR e nella gestione di tutti gli adempimenti connessi alla presente normativa.

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Non esitate a contattarci per qualsiasi approfondimento.

Cordiali saluti,

Beatrice Pallante

La presente circolare è frutto di una collaborazione tra intelligenza artificiale e competenza umana, con revisione e cura editoriale di Beatrice Pallante.

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