Roma, 17 marzo 2026
Circolare informativa 7/2026
(a cura di Beatrice Pallante)
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Bonus edilizi 2026
La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) ha definito il quadro delle agevolazioni fiscali in materia edilizia per le spese sostenute nel corso dell’anno 2026, confermando un assetto ormai più stabile e ridimensionato rispetto agli anni precedenti. Restano attivi esclusivamente i cosiddetti bonus edilizi “ordinari”, ossia bonus ristrutturazioni (art. 16-bis TUIR), ecobonus (art. 14 D.L. 63/2013) e sismabonus (art. 16 D.L. 63/2013), con un sistema di due aliquote differenziate (50% e 36%) già applicato nel 2025 e prorogato per tutto il 2026.
Risultano inoltre definitivamente cessate alcune agevolazioni (superbonus[1], bonus barriere architettoniche 75%, bonus verde), mentre viene confermata, con specifici limiti, la proroga del bonus mobili. Di seguito si fornisce una sintesi sistematica di tali misure, con evidenza delle regole applicabili nel 2026 e delle differenze rispetto al 2025.
Bonus ristrutturazioni
Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, la detrazione IRPEF spetta nelle seguenti misure:
Misura della detrazione | Tipologia di abitazione | Titolo o diritto |
50% | Abitazione principale[2] | Proprietà, altro diritto reale di godimento |
36% | Altri casi | Proprietà, altro diritto reale di godimento, locazione, comodato |
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Possono fruire della detrazione tutti i contribuenti IRPEF, residenti o non residenti, che possiedono o detengono l’immobile sulla base di un titolo idoneo (proprietà, diritti reali, locazione, comodato), fermo restando che l’aliquota maggiorata del 50% spetta solo ai proprietari o titolari di diritti reali.

Il limite massimo di spesa agevolabile è pari a 96.000 euro per unità immobiliare, comprensivo delle spese sostenute in anni precedenti in caso di prosecuzione degli interventi.
La detrazione spetta per le seguenti tipologie di interventi:
- manutenzione ordinaria, sulle parti comuni degli edifici residenziali;
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, su parti comuni condominiali e su singole unità immobiliari residenziali (e loro pertinenze);
- ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi[3];
- realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
- eliminazione di barriere architettoniche;
- adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi;
- realizzazione di interventi di cablatura degli edifici e di contenimento di inquinamento acustico;
- interventi finalizzati al risparmio energetico;
- adozione di misure antisismiche;
- bonifica dall’amianto ed esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici;
- interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione (comma 3-bis dell’art. 16-bis del TUIR).
Per gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia è necessario inviare all’Enea i dati relativi alle informazioni sui lavori effettuati. La mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’Enea non implica, comunque, la perdita del diritto alle detrazioni.[4]
Ecobonus
Per le spese sostenute nel 2026, la detrazione per interventi di riqualificazione energetica spetta:
Misura della detrazione | Tipologia di abitazione | Titolo o diritto |
50% | Abitazione principale[5] | Proprietà, altro diritto reale di godimento |
36% | Altri casi | Proprietà, altro diritto reale di godimento, locazione, comodato |
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Possono accedere all’ecobonus sia le persone fisiche sia i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura dell’immobile (strumentale, bene merce o patrimoniale).
I limiti di spesa sono differenziati per ciascuna tipologia di intervento e non sono stati oggetto di modifica normativa.
Relativamente agli interventi agevolabili, rientrano a titolo esemplificativo, la sostituzione di serramenti e infissi, l’installazione di schermature solari, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (pareti, coperture e solai), nonché la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con apparecchiature ad elevata efficienza energetica.
Dal 2026 non sono più previsti incentivi per la sostituzione di impianti di riscaldamento invernale con caldaie a condensazione e con i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili.[6]
La fruizione della detrazione è subordinata al rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente e all’acquisizione della documentazione richiesta, ivi comprese le attestazioni e certificazioni energetiche necessarie a dimostrare il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio.
È inoltre obbligatoria la comunicazione all’ENEA dei dati relativi agli interventi effettuati; diversamente da quanto previsto per il Bonus Ristrutturazioni, l’omissione comporta infatti la decadenza dall’agevolazione, ferma restando la possibilità di ricorrere alla remissione in bonis.
Sismabonus
Per le spese sostenute nel 2026, la detrazione IRPEF/IRES per interventi antisismici su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 spetta:
Misura della detrazione | Tipologia di abitazione | Titolo o diritto |
50% | Abitazione principale[7] | Proprietà, altro diritto reale di godimento |
36% | Altri casi | Proprietà, altro diritto reale di godimento, locazione, comodato |
Il limite massimo di spesa agevolabile è pari a 96.000 euro per unità immobiliare tenendo conto anche delle eventuali pertinenze, ancorché accatastate separatamente.
L’agevolazione spetta ai soggetti passivi IRPEF e IRES, quindi sia alle persone fisiche sia ai soggetti titolari di reddito d’impresa, che sostengono spese per interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche su edifici situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, individuate dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274.
Bonus mobili ed elettrodomestici 2026
La Legge di Bilancio 2026 ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 il bonus mobili, consistente in una detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici nuovi destinati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali.
L’acquisto deve essere collegato a interventi di ristrutturazione edilizia iniziati dal 1° gennaio 2025.
Il limite massimo di spesa agevolabile per il 2026 è pari a 5.000 euro, da considerare al netto delle spese già agevolate nel 2025 qualora esse si riferiscano ad interventi di ristrutturazione realizzati nel 2025 o iniziati nel 2025 e completati nel 2026.
Il bonus è riconosciuto per l’acquisto di:
- mobili nuovi, tra cui letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché materassi e apparecchi di illuminazione. È escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni, tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo;
- grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.[8] Rientrano inoltre, a titolo esemplificativo: apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Conclusioni
Il 2026 si caratterizza per un sistema di incentivi edilizi più selettivo e stabile, fondato su aliquote differenziate in funzione dell’utilizzo dell’immobile come abitazione principale. Si raccomanda, prima dell’avvio degli interventi, una valutazione puntuale dei requisiti soggettivi e oggettivi, nonché del corretto rispetto degli adempimenti formali, al fine di evitare contestazioni in sede di controllo fiscale.
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Non esitate a contattarci per qualsiasi approfondimento.
Cordiali saluti,
La presente circolare è frutto di una collaborazione tra intelligenza artificiale e competenza umana, con revisione e cura editoriale di Beatrice Pallante.
[1] salvo limitatissime ipotesi residuali connesse agli eventi sismici del Centro Italia.
[2] Ai sensi dell’articolo 10, comma 3-bis del TUIR, è definita tale “quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”.
[3] Anche se tali lavori non rientrano nelle categorie di interventi indicati nei punti precedenti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
[4] Risoluzione n. 46/E del 2019 dell’Agenzia delle Entrate.
[5] Ai sensi dell’articolo 10, comma 3-bis del TUIR, è definita tale “quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”.
[6] Restano invece agevolabili gli interventi riguardanti microcogeneratori (anche se alimentati da combustibili fossili) generatori a biomassa, pompe di calore ad assorbimento a gas, sistemi ibridi che integrano pompa di calore e caldaia a condensazione.
[7] Ai sensi dell’articolo 10, comma 3-bis del TUIR, è definita tale “quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”.
[8] Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l’acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.