Roma, 23 giugno 2026
Circolare informativa 14/2026
(a cura di Sara Razzi)
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Enti del Terzo Settore: controlli documentali sugli ETS
Il 2026 rappresenta un anno particolarmente rilevante per gli Enti del Terzo Settore, chiamati a confrontarsi con un quadro normativo più strutturato sia sotto il profilo fiscale sia sotto il profilo dei controlli documentali.
Da un lato, entrano in applicazione le disposizioni fiscali del Codice del Terzo Settore; dall’altro, il Decreto del Ministero del Lavoro del 7 agosto 2025 ha introdotto un nuovo sistema di verifiche, destinato a incidere in modo significativo sull’organizzazione interna degli enti iscritti al RUNTS.
Il nuovo impianto mira a rafforzare la trasparenza, la corretta gestione e la coerenza tra le attività concretamente svolte dagli enti e le finalità di interesse generale dichiarate nello statuto.

♦ Enti interessati e ambito di applicazione
Il sistema di controlli riguarda gli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con particolare riferimento alle principali categorie di soggetti non profit disciplinati dal Codice del Terzo Settore.
- Associazioni di promozione sociale (APS);
- Organizzazioni di volontariato (ODV);
- Enti del Terzo Settore generici;
- Enti filantropici;
- Reti associative.
Restano invece esclusi dal sistema di controlli disciplinato dal decreto ministeriale le imprese sociali e le società di mutuo soccorso, per le quali continuano ad applicarsi specifiche discipline di settore.
La platea degli enti interessati è molto ampia. Il materiale di riferimento evidenzia, infatti, oltre 120.000 enti iscritti al RUNTS e una cadenza dei controlli almeno triennale, con una quota significativa di verifiche da effettuare già nel primo triennio di applicazione.
♦ I soggetti autorizzati a effettuare i controlli
Il decreto prevede un sistema articolato su due livelli. Il primo livello è rappresentato dal controllo ordinario, che può essere svolto dalle Reti associative nazionali e dai Centri di servizio per il volontariato nei confronti degli enti aderenti. Il secondo livello interviene qualora emergano criticità, con il coinvolgimento degli Uffici del RUNTS territorialmente competenti.
Le Reti associative nazionali e i CSV che intendono effettuare i controlli devono presentare apposita istanza di autorizzazione al Ministero del Lavoro, documentando la propria capacità operativa e la disponibilità di un numero adeguato di soggetti incaricati.
I soggetti incaricati possono essere dipendenti dell’ente autorizzato oppure collaboratori e professionisti esterni, purché in possesso dei requisiti previsti dal decreto.
♦ Requisiti dei soggetti incaricati
I collaboratori e i professionisti esterni possono assumere l’incarico se possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:
- frequenza con esito positivo di un corso di formazione specifico, di durata
non inferiore a 40 ore e con prova finale; - comprovata esperienza almeno triennale nella revisione, nel controllo, nella gestione o nella consulenza a enti del Terzo Settore;
- appartenenza a una delle categorie professionali richiamate dall’art. 2397, comma 2, del codice civile.
Rientrano in tale ultima categoria, tra gli altri, revisori legali, dottori commercialisti ed esperti contabili, avvocati, consulenti del lavoro e professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.
È prevista anche una formazione di aggiornamento, con corsi di durata non inferiore a 20 ore, da frequentare almeno una volta nel triennio. Tale obbligo non riguarda i soggetti appartenenti alle categorie professionali indicate dall’art. 2397, comma 2, del codice civile.
♦ Oggetto dei controlli ordinari
- l’effettivo svolgimento di attività di interesse generale in via quanto meno
prevalente; - la corretta composizione della base sociale e il rispetto dei requisiti statutari;
- l’assenza di distribuzione diretta o indiretta di utili;
- la conformità dello statuto alle previsioni del Codice del Terzo Settore;
- la corretta tenuta dei libri sociali, dei registri e della documentazione obbligatoria;
- il rispetto degli obblighi fiscali e amministrativi;
- la regolare comunicazione delle variazioni al RUNTS;
- la trasparenza e la pubblicità delle informazioni obbligatorie.
♦ Procedura ed esiti del controllo
Al termine del controllo, il soggetto incaricato redige un verbale. Gli esiti possibili possono essere ricondotti a tre scenari principali.

In caso di mancata correzione delle irregolarità sanabili, oppure in presenza di irregolarità non sanabili, il verbale viene trasmesso all’Ufficio del RUNTS competente, che potrà adottare i provvedimenti previsti dalla normativa.
Tra le possibili conseguenze rientrano prescrizioni e misure correttive, sanzioni amministrative pecuniarie, sospensione dell’attività e, nei casi più gravi, cancellazione dal RUNTS.
♦ Le novità fiscali dal 1° gennaio 2026
Parallelamente al nuovo sistema di controlli, dal 1° gennaio 2026 assumono rilievo le disposizioni fiscali del Titolo X del D.Lgs. 117/2017, che disciplinano il regime fiscale degli enti iscritti al RUNTS.
Uno degli aspetti centrali è il cosiddetto test di commercialità previsto dall’art. 79 del Codice del Terzo Settore. Tale verifica serve a stabilire se le attività di interesse generale svolte dall’ente possano mantenere natura non commerciale oppure debbano essere considerate commerciali ai fini fiscali.
In linea generale, le attività di interesse generale sono considerate non commerciali quando sono svolte a titolo gratuito oppure dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi secondo i criteri e le tolleranze previste dalla norma.
Diventa quindi fondamentale procedere a una mappatura delle attività concretamente svolte dall’ente, distinguendo le attività di interesse generale, le eventuali attività diverse, le attività di raccolta fondi e le operazioni con possibile rilevanza commerciale.
♦ Regimi forfettari per ODV e APS
Per le Organizzazioni di volontariato e per le Associazioni di promozione sociale che svolgono anche attività commerciali, il Codice del Terzo Settore prevede specifici regimi forfettari agevolati, entro i limiti di ricavi commerciali indicati dalla normativa.
Tali regimi possono comportare semplificazioni contabili e fiscali rilevanti, ma richiedono una corretta classificazione delle entrate e una tenuta documentale coerente con l’attività effettivamente svolta.
♦ Attenzione agli enti non iscritti al RUNTS e alle ONLUS
Gli enti che non risultano iscritti al RUNTS non possono beneficiare del regime proprio degli Enti del Terzo Settore e restano soggetti alla disciplina ordinaria degli enti non commerciali, con possibili effetti anche sulla fruizione di precedenti agevolazioni.
Particolare attenzione deve essere prestata alle ONLUS che intendono mantenere i vantaggi fiscali previsti per gli ETS: il materiale di riferimento evidenzia la necessità di completare l’iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026, con il conseguente adeguamento dello statuto alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.
♦ Azioni consigliate
In vista dell’operatività del nuovo sistema di controlli, è opportuno che gli enti effettuino una verifica preventiva della propria posizione, sia sotto il profilo statutario sia sotto il profilo amministrativo e fiscale.
In particolare, si consiglia di procedere con:

In caso di rilievi, sarà importante attivarsi tempestivamente per la regolarizzazione delle irregolarità sanabili, rispettando i termini indicati dal soggetto incaricato.
♦ Considerazioni finali
L’introduzione del nuovo sistema di controlli e l’entrata in vigore delle disposizioni fiscali del Codice del Terzo Settore rappresentano un passaggio importante per l’intero comparto non profit.
Il nuovo assetto richiede agli enti una maggiore attenzione alla gestione documentale, alla trasparenza e alla coerenza tra attività svolte, statuto e finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Una preparazione preventiva consente di affrontare eventuali controlli con maggiore serenità, riducendo il rischio di contestazioni, prescrizioni o provvedimenti sfavorevoli.
Il nostro Studio rimane a disposizione per fornire assistenza nella verifica della conformità statutaria e documentale, nella mappatura delle attività, nell’applicazione del test di commercialità e nella gestione degli adempimenti fiscali connessi al nuovo regime.
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Cordiali saluti,
La presente circolare è frutto di una collaborazione tra intelligenza artificiale e competenza umana, con revisione e cura editoriale di Sara Razzi.
non inferiore a 40 ore e con prova finale;
prevalente;