Il Regime dei Premi di risultato per il biennio 2026-2027

Roma, 9 giugno 2026

Circolare informativa 13/2026
(a cura di Beatrice Pallante)

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Il regime dei Premi di Risultato per il biennio 2026-2027

La Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025, art. 1, commi 8-9) ha potenziato significativamente il regime agevolato dei premi di risultato riducendo il carico fiscale e innalzando il limite massimo agevolabile, senza tuttavia modificare l’impianto strutturale introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015, art. 1, commi 182-191). Restano pertanto invariati i presupposti, le condizioni di accesso e le modalità applicative già vigenti.[1]

In concreto, le modifiche apportate sono le seguenti:

  • l’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF è stata ridotta dal 5% all’1%;
  • il limite massimo agevolabile è stato elevato da 3.000 a 5.000 euro lordi annui per lavoratore.

Le nuove misure si applicano per il biennio 2026–2027.

Anno / Periodo

Aliquota imposta sostitutiva

Ammontare massimo agevolabile

Fino al 2022

(regime strutturale)

10%

3.000 euro (4.000 con coinvolgimento paritetico)

Anni 2023, 2024, 2025

5%

3.000 euro (4.000 con coinvolgimento paritetico)

Anni 2026 e 2027

1%

5.000 euro

Dal 2028

(salvo proroghe)

Regime strutturale

Regime strutturale

Requisiti di accesso

  a) Destinatari e limiti di reddito (soggettivi)

Possono beneficiare dell’imposta sostitutiva all’1% i lavoratori dipendenti del settore privato[2] che, nell’anno precedente l’erogazione del premio, abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente[3] non superiore a 80.000 euro.

Il limite reddituale deve esser calcolato includendo le somme già soggette a imposta sostitutiva, le pensioni, la quota di TFR liquidata in busta paga. Sono invece esclusi i redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata.

Nel caso in cui il sostituto d’imposta che eroga il premio non coincide con quello dell’anno precedente è necessario acquisire idonea documentazione (Certificazione Unica o autodichiarazione del lavoratore) per verificare il rispetto del limite.

  b) Il Principio di incrementalità (oggettivi)

I premi di risultato beneficiano del regime fiscale agevolato a condizione che la loro corresponsione sia legata a risultati incrementali rispetto a un periodo di riferimento, misurabili e verificabili secondo criteri oggettivi definiti nel contratto collettivo.  

Gli incrementi possono riguardare le seguenti aree:

  • Produttività: output per addetto, riduzione dei tempi di ciclo, risparmi dei fattori produttivi, diminuzione degli indici di assenteismo.
  • Redditività: margine operativo, EBITDA, risultato operativo di unità.
  • Qualità: riduzione degli scarti, delle non conformità, dei reclami dei clienti.
  • Efficienza: utilizzo degli impianti, riduzione dei costi operativi, miglioramento degli indici di rotazione.
  • Innovazione: numero di progetti completati, nuove linee di prodotto, digitalizzazione di processi.

Il contratto aziendale o territoriale deve definire ex ante gli indicatori e il periodo di riferimento, prevedendo parametri confrontabili (es. confronto con anno precedente o con baseline contrattuale) e criteri di misurazione non discrezionali e verificabili.

Non è sufficiente qualificare genericamente una voce retributiva come “premio”: l’accordo formulato in termini generici o fondato su obiettivi non realmente incrementali espone al disconoscimento dell’agevolazione e al recupero delle imposte con sanzioni.

Inoltre, Il regime fiscale agevolato non si applica alla c.d. retribuzione di produttività. Di conseguenza non possono godere dell’applicazione dell’imposta sostitutiva singole voci retributive quali, a titolo esemplificativo, le maggiorazioni di retribuzione o gli straordinari.

Vantaggi dello strumento agevolativo

La detassazione dei premi di risultato è uno strumento utile per tutti i soggetti coinvolti in quanto riduce il cuneo fiscale[4], incrementa il netto in busta paga del lavoratore, rende più attrattiva l’offerta retributiva a parità di costo lordo e consente al datore di lavoro di legare parte del costo a obiettivi di performance.

Per quanto concerne il lavoratore, le nuove misure consentono un risparmio sostanziale sia rispetto alla tassazione ordinaria sia alle precedenti aliquote dell’imposta sostitutiva. Per fare un esempio, con l’imposta sostitutiva all’1%, a fronte di un premio lordo di 3.000 euro, il prelievo fiscale è di soli 30 euro. Con la precedente aliquota al 5% era di 150 euro; con la tassazione IRPEF ordinaria, ipotizzando un’aliquota media del 30% più le addizionali, supererebbe i 1.000 euro.

Resta ferma la possibilità di convertire il premio in beni e servizi di welfare (purché espressamente prevista dalla contrattazione di secondo livello). La conversione in welfare garantisce la piena esenzione fiscale e contributiva sulla quota di premio convertito, attribuendo di per sé un maggior beneficio fiscale rispetto al regime dei premi di risultato.

Con l’aliquota dell’1%, il confronto economico tra premio in denaro e welfare (sbilanciato a favore del welfare aziendale, con le previgenti aliquote dell’imposta sostitutiva) si è riequilibrato: il vantaggio del welfare rimane principalmente sul lato contributivo e per i benefit pienamente esenti. La scelta tra le due opzioni va ora valutata caso per caso, tenendo conto della struttura del premio, delle esigenze del lavoratore e delle voci di welfare previste dall’accordo.

Il vantaggio dei premi di risultato non si esaurisce nel beneficio fiscale.

La letteratura HR e gli studi sul benessere organizzativo documentano infatti che sistemi di incentivazione collegati a obiettivi chiari, condivisi e misurabili producono effetti positivi significativi sull’intera organizzazione. Tra essi in particolare si identificano i seguenti:

  • Motivazione e engagement: il legame tra prestazione e riconoscimento economico, quando percepito come equo e trasparente, aumenta la propensione al miglioramento continuo e riduce la disaffezione lavorativa.
  • Cultura collaborativa: premi legati a risultati di team o di unità produttive rafforzano il senso di appartenenza e la cooperazione tra colleghi, più di quanto facciano i soli target individuali.
  • Retention dei talenti: la combinazione di riconoscimento economico e riconoscimento simbolico (comunicazione dei risultati, visibilità dei team) è più efficace del solo aumento retributivo fisso nel trattenere le risorse chiave.
  • Employer branding: un sistema incentivante strutturato e stabile nel tempo rafforza la fiducia tra management e lavoratori e migliora la percezione dell’azienda sul mercato del lavoro.

 

 

Adempimenti operativi

L’accesso al regime agevolato richiede il rispetto di un iter contrattuale e documentale preciso. Si riportano di seguito i passaggi principali:

Step

Contenuto e tempistiche

1. Contrattazione di secondo livello

Stipula di un contratto collettivo aziendale o territoriale ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. 81/2015, con le OO.SS. comparativamente più rappresentative o RSU/RSA, nel quale siano disciplinati indicatori, periodo di riferimento, criteri di misurazione, destinatari, modalità di erogazione e, se prevista, facoltà di conversione in welfare.

2. Definizione degli obiettivi incrementali

Predisposizione, in via preventiva, di indicatori specifici, misurabili, verificabili e non discrezionali, collegati a risultati incrementali rispetto a un periodo di osservazione precedente, nel rispetto del D.M. 25 marzo 2016.

3. Deposito telematico del contratto

Deposito del contratto presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, tramite il portale del Ministero del Lavoro, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità ai requisiti della L. 208/2015 e del D.M. 25 marzo 2016.

4. Verifica del requisito reddituale

Accertamento, per ciascun lavoratore interessato, del possesso del requisito reddituale riferito all’anno precedente rispetto a quello di erogazione del premio (mediante CU o autodichiarazione), con particolare attenzione ai casi di cambio datore di lavoro nel corso dell’anno.

5. Applicazione in busta paga e CU

Applicazione dell’imposta sostitutiva all’1% sulle somme agevolabili (entro 5.000 euro), con esposizione distinta in busta paga e nei flussi Uniemens e Certificazione Unica, secondo le istruzioni INPS/AdE.

6. Verifica consuntiva e conservazione documentale

Rilevazione a consuntivo del raggiungimento degli obiettivi e determinazione delle somme spettanti. Conservazione del contratto, della documentazione di deposito, delle evidenze di calcolo degli indicatori e dei report aziendali ai fini probatori in caso di controlli AdE/INL.

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Non esitate a contattarci per qualsiasi approfondimento.

Cordiali saluti,

Beatrice Pallante

La presente circolare è frutto di una collaborazione tra intelligenza artificiale e competenza umana, con revisione e cura editoriale di Beatrice Pallante

[1]Alla data di redazione della presente circolare l’Agenzia delle Entrate non ha pubblicato una circolare specifica su tale materia. Di conseguenza, i principi interpretativi restano quelli delle precedenti circolari.

[2] Cioè i lavoratori dipendenti di imprese commerciali, di enti che non svolgono attività commerciale, di società a partecipazione pubblica e degli esercenti arti e professioni.

[3] Sono quindi escluse dall’agevolazione altre categorie di soggetti, quali, ad esempio, i soggetti titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lettera c-bis del TUIR).

[4] L’agevolazione non incide invece sugli oneri contributivi, i quali restano dovuti nelle misure ordinarie sull’ammontare del premio corrisposto.

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