Roma, 20 gennaio 2026
Circolare informativa 2/2026
(a cura di Beatrice Pallante)
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Trattamento fiscale delle perdite su crediti da accordi transattivi
Con l’ordinanza n. 27096 del 9 ottobre 2025, la Corte di Cassazione è tornata sul tema della deducibilità fiscale delle perdite su crediti derivanti da accordi transattivi, fornendo importanti chiarimenti.
Nella presente circolare si analizzeranno i principi affermati dalla Suprema Corte, collocandoli nel quadro normativo di riferimento, e si forniranno indicazioni operative per la corretta gestione degli accordi transattivi con particolare attenzione all’inquadramento ai fini IVA.
Prima di analizzare il quadro normativo e giurisprudenziale, appare opportuno chiarire il concetto di accordo transattivo, sulla base della disciplina civilistica.
Ai sensi dell’art. 1965 del Codice Civile la transazione è “il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”.
Il termine “reciproche concessioni” implica un sinallagma (nesso di
reciprocità), elemento costitutivo del contratto a obbligazioni corrispettive. Nell’ambito di tale contratto ogni parte assume l’obbligazione di eseguire una prestazione (di dare, di fare, ma anche di non fare) in favore delle altre parti esclusivamente in quanto tali parti a loro volta assumono l’obbligazione di eseguire una prestazione in suo favore.
Disciplina ai fini delle imposte dirette
L’articolo 101, comma 5 del TUIR costituisce la norma cardine in materia di deducibilità delle perdite su crediti. Tale disposizione prevede che:
Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis della legge fallimentare[1] o un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), della medesima legge o è assoggettato a procedure estere equivalenti in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.[2]
I requisiti di certezza e precisione costituiscono il fulcro della normativa.
Nello specifico, una perdita si considera certa quando l’inesigibilità del credito risulta definitivamente accertata e si considera precisa quando l’ammontare della stessa è determinato o determinabile con esattezza.
La sussistenza degli elementi certi e precisi, che deve essere generalmente dimostrata dal contribuente, è presunta, oltre che nel caso in cui il debitore sia soggetto ad una procedura concorsuale, nelle seguenti ipotesi tassative:
- per i crediti “di modesta entità”
- se il credito è cancellato dal bilancio in applicazione dei principi contabili
Ai sensi della norma in commento, i crediti di modesta entità sono tali se possiedono le seguenti caratteristiche:
- sono di importo non superiore a 5.000 euro, per le imprese con
fatturato oltre 150 milioni di euro, e a 2.500 euro, per le altre imprese; - sono trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza di pagamento degli stessi.
In base a quanto previsto dal principio contabile OIC 15, i crediti devono essere cancellati dal bilancio quando:
- il diritto alla riscossione del credito si è estinto[3];
- il credito è stato ceduto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi e benefici.
I principi affermati nell’Ordinanza della Cassazione n. 27096/2025
La controversia sottoposta all’attenzione della Suprema Corte riguarda un’impresa creditrice che aveva stipulato un accordo transattivo con un proprio debitore in stato di difficoltà economica, accettando il pagamento parziale del credito vantato. L’impresa aveva quindi dedotto dal proprio reddito d’impresa la perdita su crediti corrispondente alla differenza tra l’importo originario e quanto effettivamente incassato.
L’Agenzia delle Entrate aveva contestato la deducibilità di tale perdita, sostenendo che:
- l’accordo transattivo costituisse un comportamento
antieconomico del contribuente; - mancassero elementi oggettivi e documentali sufficienti a comprovare la definitività della perdita;
- il bilancio della società debitrice non potesse costituire un valido termine di riscontro della perdita.
La Cassazione ha respinto le ragioni dell’Agenzia delle Entrate, affermando che:
- la scelta del contribuente di transigere per un importo inferiore al credito nominale non può essere qualificata come antieconomica per il solo fatto di comportare una rinuncia parziale al credito;
- tale scelta deve essere valutata alla luce della ragionevolezza economica complessiva dell’operazione, considerando i costi di recupero giudiziale, i tempi, i rischi di insolvenza definitiva;
- l’accordo transattivo rappresenta uno strumento legittimo di gestione del credito, che consente di cristallizzare una perdita evitando ulteriori danni;
- la valutazione sulla congruità dell’importo transatto non rientra nelle prerogative dell’Amministrazione finanziaria, essendo espressione dell’autonomia negoziale dell’impresa;
- il bilancio della società debitricepuò costituire un valido elemento
di riscontro per dimostrare la sussistenza di elementi certi e precisi in ordine all’inesigibilità del credito. In particolare, i seguenti elementi, complessivamente valutati, possono dimostrare l’oggettiva difficoltà del debitore e giustificare la scelta transattiva del creditore: - situazione patrimoniale negativa evidenziata dal bilancio;
- perdite pluriennali;
- erosione del patrimonio netto;
- presenza di debiti scaduti verso molteplici creditori.
Disciplina ai fini IVA
Sotto il profilo IVA, rilevano diverse disposizioni normative:
Art. 3, DPR 633/1972: qualifica come prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da obbligazioni di fare, non fare e permettere, quale ne sia la fonte. Questo articolo assume particolare rilievo nell’inquadramento fiscale degli accordi transattivi.
Art. 15, comma 1, n. 1), DPR 633/1972: esclude dalla base imponibile IVA “le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente”.
Art. 26, comma 2, DPR 633/1972: disciplina le note di variazione in diminuzione, consentendo al cedente/prestatore di rettificare l’IVA quando, per qualsiasi causa, il corrispettivo di un’operazione è diminuito o l’operazione viene meno, anche parzialmente.
L’inquadramento IVA degli accordi transattivi rappresenta una questione delicata e controversa. La prassi dell’Agenzia delle Entrate ha più volte affermato che quando, nell’ambito di un accordo transattivo, una parte si impegna a non coltivare la lite o a rinunciare a un giudizio a fronte del pagamento di una somma, può configurarsi un’obbligazione di non fare, qualificabile come prestazione di servizi imponibile ai fini IVA ai sensi dell’art. 3 del DPR 633/1972.
Questa interpretazione si basa sul presupposto che la rinuncia alla lite costituisca il corrispettivo della somma pagata, creando un nesso sinallagmatico tra la prestazione (rinuncia) e il controvalore (pagamento).
Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenze C-283/12, C-11/15, C-463/14), un’operazione è imponibile ai fini IVA quando:
- esiste un nesso direttotra la prestazione resa e il corrispettivo ricevuto;
- il corrispettivo costituisce il controvalore effettivodel servizio prestato;
- si verifica uno scambio di reciproche prestazionitra le parti.
L’Agenzia delle Entrate, in diverse risposte a interpello (tra cui la n. 33/2023, n. 212/2022, n. 356/2021), ha chiarito che quando l’accordo transattivo prevede che una parte paghi una somma a fronte dell’impegno dell’altra di non proseguire il contenzioso, tale impegno rappresenta un’obbligazione di non fare rilevante ai fini IVA.
ESEMPIO – Accordo transattivo imponibile IVA:
Una società fornitrice contesta ad un committente il mancato pagamento di forniture per € 100.000 + IVA € 22.000. Le parti stipulano un accordo transattivo in cui il committente si impegna a pagare € 60.000 + IVA € 13.200 e il fornitore si impegna a rinunciare al contenzioso e ad ogni ulteriore pretesa. Secondo la prassi dell’Agenzia, l’accordo è imponibile IVA in quanto la rinuncia costituisce una prestazione di servizi.
L’accordo transattivo è escluso da IVA ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 1), del DPR 633/1972 quando:
- la somma pagata ha natura di vero e proprio risarcimento danniper inadempimento o irregolarità nell’adempimento di obblighi contrattuali;
- il pagamento assolve una funzione punitivo-risarcitoria;
- non esiste un nesso sinallagmatico tra la somma e una specifica prestazione dell’altra parte;
- la rinuncia alla lite è una conseguenza naturaledell’accordo, non la sua causa.
ESEMPIO – Accordo transattivo escluso da IVA:
Un’impresa fornitrice consegna merce non conforme alle specifiche contrattuali. Il cliente subisce un danno quantificato in € 50.000. Le parti stipulano un accordo transattivo in cui il fornitore riconosce il proprio inadempimento e paga € 30.000 a titolo di risarcimento parziale. La somma è esclusa da IVA in quanto risarcimento per inadempimento contrattuale (art. 15, comma 1, n. 1), non essendo causalmente collegata ad alcuna prestazione di servizi.
Le note di variazione IVA ex art. 26 del DPR 633/1972
Quando un accordo transattivo comporta la riduzione del corrispettivo di
un’operazione originariamente fatturata con IVA, si pone il problema dell’emissione della nota di variazione in diminuzione.
L’art. 26, comma 2, del DPR 633/1972 consente al cedente/prestatore di rettificare l’IVA mediante nota di variazione quando:
- l’operazione viene meno in tutto o in parte;
- il corrispettivo è diminuito per sopravvenuto accordo delle parti;
- il corrispettivo non è stato in tutto o in parte pagato per causa diversa dal semplice inadempimento del debitore.
La nota di variazione iva deve essere emessa entro i termini esposti nella seguente tabella:
Termine di emissione | Evento che ha determinato la riduzione |
Entro un anno dall’effettuazione dell’operazione originaria | Variazioni “volontarie” dovute ad accordi successivi (accordi transattivi) |
Senza limiti temporali | Cause estintive del rapporto (procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione omologati)[4] |
Criticità per soggetti con IVA indetraibile
La questione dell’inquadramento IVA degli accordi transattivi assume particolare rilevanza per i soggetti che non possono detrarre l’imposta, in tutto o in parte. Si tratta principalmente di:
- Banche e istituti finanziari: possono detrarre l’IVA solo in misura limitata in quanto le operazioni bancarie e finanziarie sono esenti ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972;
- Compagnie di assicurazione: si trovano in analoga situazione di limitata detraibilità;
- Enti pubblici e pubbliche amministrazioni: non hanno generalmente diritto alla detrazione IVA;
- Altri soggetti con pro-rata di detrazione: detraggono l’iva solo se e nella misura in cui svolgono operazioni imponibili oltre a quelle esenti iva.
Per questi soggetti, la qualificazione di un accordo transattivo come operazione imponibile ai fini IVA comporta che l’IVA addebitata dalla controparte diventi un costo effettivo, non recuperabile.
ESEMPIO – Accordo transattivo soggetto con IVA indetraibile:
Una banca vanta un credito di € 500.000 nei confronti di un’impresa in difficoltà. Stipula un accordo transattivo accettando € 300.000 a saldo e stralcio. L’impresa debitrice emette fattura per “servizio di rinuncia all’azione di recupero credito” per € 300.000 + IVA 22% = € 66.000, per un totale di € 366.000.
Conseguenze per la banca:
– Incasso effettivo: € 300.000
– IVA indetraibile (costo): € 66.000
– Perdita su crediti deducibile: € 200.000
– COSTO EFFETTIVO TOTALE: € 266.000 invece di € 200.000
L’impatto fiscale può essere ottimizzato mediante le seguenti azioni:
- redazione di accordi transattivi attentamente ponderati che diano
evidenza della natura risarcitoria della somma pagata e l’assenza di collegamento con prestazioni di servizi; - richiamo delle clausole del contratto originario che prevedono penali o risarcimenti in caso di inadempimento;
- documentazione adeguata dell’inadempimento o delle irregolarità contrattuali della controparte;
- quantificazione del danno secondo criteri oggettivi e predeterminati.
È consigliabile inoltre valutare preventivamente con i propri consulenti la corretta qualificazione IVA dell’accordo prima della sua sottoscrizione, anche al fine di considerare alternative all’accordo transattivo (es. remissione del debito, rinuncia al credito).
Conclusioni
L’ordinanza della Cassazione n. 27096/2025 rappresenta un’importante conferma della legittimità e deducibilità delle perdite su crediti derivanti da accordi transattivi, superando definitivamente la tesi del “comportamento antieconomico” e riconoscendo l’autonomia gestionale delle imprese nella scelta delle strategie di recupero crediti.
La materia resta complessa e in continua evoluzione. Si invitano pertanto i Clienti a sottoporre preventivamente allo Studio ogni situazione specifica prima di procedere alla stipula di accordi transattivi, al fine di ottimizzare la gestione fiscale e minimizzare i rischi di contestazione.
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Non esitate a contattarci per qualsiasi approfondimento.
Cordiali saluti,
La presente circolare è frutto di una collaborazione tra intelligenza artificiale e competenza umana, con revisione e cura editoriale di Beatrice Pallante.
[1] Regio decreto n. 267/1942.
[2] Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.
[3] I diritti contrattuali si estinguono per pagamento, prescrizione, transazione, rinuncia al credito, rettifiche di fatturazione e ogni altro evento che fa venire meno il diritto ad esigere un determinato ammontare di disponibilità liquide, da clienti o da altri soggetti.
[4] Secondo la prassi dell’AIDC (Massima n. 222/2023), gli accordi transattivi che comportano lo stralcio parziale del credito per difficoltà economica del debitore possono essere assimilati alle cause estintive, consentendo l’emissione della nota di variazione anche oltre l’anno.
fatturato oltre 150 milioni di euro, e a 2.500 euro, per le altre imprese;
antieconomico del contribuente;
di riscontro per dimostrare la sussistenza di elementi certi e precisi in ordine all’inesigibilità del credito. In particolare, i seguenti elementi, complessivamente valutati, possono dimostrare l’oggettiva difficoltà del debitore e giustificare la scelta transattiva del creditore:
evidenza della natura risarcitoria della somma pagata e l’assenza di collegamento con prestazioni di servizi;