Iper-ammortamento 2026

Roma, 17 febbraio 2026

Circolare informativa 4/2026
(a cura di Beatrice Pallante)

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Iper-ammortamento 2026

La Legge di Bilancio 2026 [1] ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, un “nuovo” [2] regime agevolativo per gli investimenti in beni strumentali, basato sulla deduzione extracontabile, in sostituzione del meccanismo del credito d’imposta previsto nell’ambito dei piani Transizione 4.0 e 5.0 per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025 [3].  

La misura persegue una duplice finalità:

  • incentivare la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
  • sostenere investimenti produttivi radicati nel territorio nazionale, con particolare attenzione all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

Le modalità attuative della disciplina sono demandate a un decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), la cui emanazione era prevista entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge n. 199/2025.

Alla data di redazione della presente circolare il decreto non risulta ancora pubblicato. L’assenza del decreto attuativo non preclude tuttavia l’avvio degli investimenti agevolabili, posto che la norma primaria definisce già l’ambito oggettivo, soggettivo, temporale e le misure della maggiorazione.

Si segnala inoltre che, secondo dichiarazioni rese in sede istituzionale, il decreto attuativo potrebbe intervenire anche su alcuni profili sostanziali della disciplina (c.d. clausola “Made in UE/SEE”, come si spiegherà in seguito).

La disciplina illustrata nei paragrafi che seguono deve quindi intendersi riferita al quadro normativo vigente alla data odierna, ferma restando la possibilità di aggiornamenti a seguito della pubblicazione del decreto attuativo o di eventuali interventi normativi correttivi.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti titolari di reddito d’impresa, senza limitazioni in relazione alla forma giuridica, alla dimensione dell’impresa, al settore di attività e al regime contabile adottato.

Il beneficio non spetta:

  • alle imprese in stato di:
  1. liquidazione volontaria;
  2. fallimento;
  3. liquidazione coatta amministrativa;
  4. concordato preventivo senza continuità aziendale;
  5. altre procedure concorsuali previste dalla normativa vigente.
  • alle imprese che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni sopra indicate;
  • alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

 

 

 

Per le imprese ammesse, la fruizione del beneficio è comunque subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

  • rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • corretto adempimento degli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali.

Investimenti agevolabili

L’agevolazione è riconosciuta per le seguenti tipologie di investimenti:

  • Beni materiali e immateriali 4.0 interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, ricompresi rispettivamente negli Allegati IV e V [4] della Legge di Bilancio 2026;
  • Beni per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza ai sensi articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del D. Lgs. n. 199/2021 [5].

 

 

 

I beni devono inoltre rispettare i seguenti requisiti oggettivi:

  • Novità
  • Strumentalità all’attività d’impresa;
  • Interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • Destinazione a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;
  • Produzione in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

L’ultimo requisito (c.d. clausola “Made in UE/SEE”) rappresenta una novità strutturale rispetto alle discipline agevolative previgenti. Il Governo ha tuttavia manifestato l’intenzione di valutare un intervento correttivo volto ad eliminare il vincolo territoriale, anche in considerazione del fatto che esso ha suscitato osservazioni al livello internazionale poiché diversi Stati esportatori hanno evidenziato l’effetto restrittivo della limitazione geografica prevista dalla norma.

Relativamente all’orizzonte temporale, è richiesto che gli investimenti siano effettuati dal 1° gennaio 2026 fino al 30 settembre 2028.

Ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione si applicano i criteri di competenza fiscale dell’art. 109 del TUIR, in base ai quali:

  • per i beni mobili acquistati in proprietà rileva la data della consegna o spedizione del bene. Se il trasferimento della proprietà avviene in un momento successivo e diverso, rileva quest’ultima data;
  • per i beni acquisiti in leasing rileva la data di consegna del bene all’utilizzatore, attestata dalla sottoscrizione del verbale di consegna. In caso di clausola di prova, rileva la data della dichiarazione di esito positivo del collaudo;
  • per i beni realizzati su commessa, i costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione o, in caso di stati di avanzamento lavori (SAL), alla data in cui l’opera è verificata e accettata dal committente.

Di conseguenza, un bene ordinato nel 2025, consegnato fisicamente nel 2026 rientrerà, in linea di principio, nel regime dell’iper-ammortamento, salvo che il bene non sia stato prenotato nel 2025 e abbia (effettivamente) beneficiato del credito d’imposta 4.0, come si spiegherà più nel dettaglio nel paragrafo relativo alla possibilità di cumulo con altre agevolazioni.

Caratteristiche della misura agevolativa

L’agevolazione consiste nella maggiorazione, ai fini delle imposte dirette, del costo di acquisizione dei beni agevolabili, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

In particolare, il costo di acquisizione dei predetti beni è maggiorato in funzione dell’entità dell’investimento secondo le seguenti percentuali:

Quota di investimenti

Maggiorazione del costo di acquisizione

Beneficio fiscale [6]

Fino a 2,5 milioni €

180%

43,2%

Da 2,5 milioni a 10 milioni €

100%

24%

Da 10 milioni a 20 milioni €

50%

12%

Oltre 20 milioni €

Non agevolata

In termini pratici, la maggiorazione fiscale del costo di acquisizione consente di dedurre quote di ammortamento (o canoni di leasing) in misura maggiore rispetto all’importo iscritto in bilancio, riducendo l’IRES o l’IRPEF dovuta per gli anni d’imposta di durata del processo di ammortamento del bene. La maggiorazione non rileva ai fini IRAP, diversamente da quanto previsto per il credito d’imposta 4.0 per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025.

La maggiorazione opera solo fiscalmente e non modifica né il valore civilistico del bene né il piano di ammortamento contabile.

La deduzione avviene infatti tramite variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi e non ha impatto sul bilancio o sulla contabilità dell’impresa.

Procedura di accesso al beneficio

L’accesso al beneficio non è automatico. L’impresa deve infatti trasmettere in via telematica, tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei servizi energetici (GSE), specifiche comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

I modelli da trasmettere e i termini di apertura della piattaforma saranno definiti mediante apposito decreto attuativo. In attesa della pubblicazione del decreto e dell’attivazione della piattaforma informatica è comunque possibile programmare e avviare gli investimenti, fermo restando che la fruizione dell’agevolazione sarà subordinata al rispetto delle procedure che saranno formalmente disciplinate.

La procedura di accesso attualmente prevede la trasmissione di tre comunicazioni:

La data di completamento coincide con la data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, per i beni 4.0. [7]

Sotto il profilo degli oneri documentali è richiesto che siano predisposti ed allegati i seguenti documenti:

  • copia dei documenti giustificativi (ordine, fatture, pagamenti);
  • perizia tecnica asseverata (o dichiarazione del legale rappresentante per beni con costo inferiore a 300.000 euro);
  • certificazione di origine UE/SEE del bene [8];
  • certificazione contabile delle spese sostenute.

 

Cumulabilità con altre agevolazioni

L’iper-ammortamento è cumulabile con altri incentivi nazionali ed europei, a condizione che:

  • non si superi il costo complessivamente sostenuto;
  • le agevolazioni non insistano sulle medesime quote di costo.

La base di calcolo della maggiorazione è assunta al netto di contributi o sovvenzioni ricevute.

L’agevolazione non si applica agli investimenti che beneficiano del credito d’imposta 4.0 previsto dalla L. n. 207/2024 per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025 (o entro il 30 giugno 2026 se prenotati entro il 31 dicembre 2025).

Il divieto opera solo per i beni che hanno effettivamente beneficiato del credito 4.0. In altri termini, la mera prenotazione non è sufficiente a precludere l’accesso all’iper-ammortamento, se il credito d’imposta non è stato riconosciuto per esaurimento delle risorse.

Misure agevolative a confronto

(Transizione 4.0 e 5.0 vs. Iperammortamento 2026)

Profilo

Credito d’imposta 4.0 / 5.0

Iperammortamento 2026

Meccanismo agevolativo

Credito d’imposta utilizzabile in compensazione

Maggiorazione extracontabile del costo (super deduzione fiscale)

Periodo di effettuazione degli investimenti

Fino al 31/12/2025

Dal 1/01/2026 al 30/09/2028

Beni materiali 4.0

Macchinari, impianti e sistemi interconnessi (Allegato A L. 232/2016 e successive modifiche)

Macchinari, impianti e sistemi interconnessi (Allegato IV L. 199/2025)

Beni immateriali 4.0

Software, sistemi e piattaforme digitali funzionali ai beni 4.0 (Allegato B L. 232/2016)

Software e soluzioni digitali evolute (Allegato V L. 199/2025)

Energia rinnovabile

Non strutturalmente ricompresa tra i beni 4.0 (salvo misure autonome o 5.0 con requisiti di efficientamento)

Inclusi beni per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, inclusi sistemi di accumulo

Vincolo territoriale di produzione del bene

Non previsto

Previsto (beni prodotti in UE/SEE) – possibile revisione in sede di decreto attuativo

Rilevanza Irap

Il credito d’imposta non incideva sulla base imponibile IRAP

La maggiorazione non rileva ai fini IRAP

 

Conclusioni

La disciplina dell’iper-ammortamento rappresenta un’opportunità per le imprese che intendono realizzare investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati e interconnessi.

Si invitano i Clienti che intendano procedere o stiano valutando investimenti potenzialmente agevolabili a:

  • contattare tempestivamente lo Studio, preferibilmente prima dell’effettuazione dell’investimento, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi;
  • condividere in modo completo e puntuale la documentazione tecnica, contrattuale e contabile relativa agli investimenti programmati o già effettuati, al fine di consentire un’efficiente assistenza.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento e per accompagnare i Clienti in tutte le fasi dell’investimento, dalla pianificazione iniziale fino alla fruizione del beneficio fiscale.

§ § § § § §

Non esitate a contattarci per qualsiasi approfondimento.

Cordiali saluti,

Beatrice Pallante

La presente circolare è frutto di una collaborazione tra intelligenza artificiale e competenza umana, con revisione e cura editoriale di Beatrice Pallante.

[1] Legge n. 199/2025, articolo 1, commi da 427 a 436.

[2] Il meccanismo della maggiorazione extracontabile del costo dei beni strumentali non costituisce una novità in senso assoluto, avendo già trovato applicazione in precedenti periodi d’imposta (c.d. iperammortamento), prima dell’introduzione del sistema dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali.

[3] Ovvero a quelli completati entro il 31 dicembre 2025 o prenotati entro tale data e completati entro il 30 giugno 2026.

[4] Si segnala che relativamente alla componente immateriale sono stati esplicitamente inclusi software avanzati, tra cui soluzioni basate su intelligenza artificiale (AI), strumenti di cybersicurezza industriale, piattaforme digitali e sistemi di controllo evoluti. Questa estensione riflette il progressivo ampliamento delle tecnologie considerate abilitanti per l’industria del futuro e supera in parte i limiti dell’elenco precedente che, nella fase Transizione 4.0, aveva sostanzialmente escluso determinate categorie di software non direttamente collegati a macchinari specifici.

[5] Tale categoria costituisce una novità rispetto alle tipologie di beni previste dalla disciplina previgente che risponde alla crescente attenzione verso l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale nei processi produttivi, andando oltre i beni tradizionali 4.0.

Sono compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Per l’energia solare sono agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici prodotti in UE/SEE e con requisiti minimi di efficienza previsti dall’art. 12 comma 1, lettere b) e c) del D.L. n. 181/2023.

[6] Calcolato come differenza tra deduzione Ires spettante sul costo di acquisizione e deduzione Ires sul costo maggiorato.

[7] Nel caso in cui l’investimento abbia ad oggetto beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, la data di completamento coincide con la data di fine lavori.

[8] Per i beni materiali (ad eccezione degli impianti fotovoltaici) occorre un certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio competente, o di una dichiarazione di origine resa dal produttore ai sensi del DPR 445/2000 che attesti che il bene è stato integralmente ottenuto ovvero ha subìto l’ultima trasformazione sostanziale nel territorio dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Per o beni immateriali 4.0 occorre una dichiarazione attestante l’origine del software, resa dal produttore o dal licenziante che attesti la sede in cui è stato effettuato lo sviluppo sostanziale del software e che almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo è riconducibile a soggetti operanti nel territorio dell’UE o SEE

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